Negli ultimi anni la Cassazione è intervenuta più volte sul tema dell’assegno di divorzio, a volte con decisioni contraddittorie e smentendosi apertamente, fino al luglio dello scorso anno quando le Sezioni Unite  (Cass. civ. SS.UU. n. 18287 dell’11.07.2018), hanno trovato una sintesi, abbandonando il principio del tenore di vita goduto  durante il matrimonio ed affermando, tra gli altri principi, che  che il riconoscimento dell’assegno in favore a favore dell’altro coniuge richiede che sia accertata l’inadeguatezza dei mezzi e la sua impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.

Tale assioma è stato confermato recentemente anche da Cass. 26594/2019 del 18/10/2019. Nel caso di specie una giovane donna ha visto negarsi l’assegno di mantenimento perché lo stato di bisogno era la conseguenza della sua scelta di licenziarsi, abbandonato il proprio impiego di commessa in un supermercato, senza peraltro cercare altro impiego.

 

Cass 26954-2019