Diciamoci la verità. L’idea di dover rivolgersi ad un avvocato per risolvere un problema spesso spaventa più del problema stesso. Molti rinunciano addirittura a tutelare i propri diritti intimoriti dalle spese e dai costi da affrontare. L’avvocato spesso è disegnato come una sorta di spillaquatrini che gode delle lungaggini della giustizia. Non so se questa descrizione, un po’ caricaturale, abbia mai veramente trovato riscontro nella realtà, ma quello che posso dire è che oggi non è più così. L’avvocato è un professionista che va retribuito adeguatamente, ma con il quale è possibile, anzi doveroso, concordare ogni aspetto della prestazione, compreso quello economico. La legge 4 agosto 2017, n. 124 ha reso obbligatorio, su richiesta del cliente, il preventivo scritto al quale l’avvocato dovrà necessariamente attenersi. Anche se ragionare in termini di preventivo in una materia come quella del diritto, i cui risvolti sono difficilmente prevedibili, spesso risulta difficile, trovo questa norma opportuna e giusta, perché rientra nel principio di correttezza e trasparenza che deve sempre esistere tra cliente e avvocato. Ed anche quando è difficile fare un preventivo, perché magari si tratta di prestazioni di natura diversa e ancora non ben delineate, è sempre bene stabile un criterio a cui l’avvocato dovrà attenersi nella redazione della parcella. Oggi infatti non esiste un solo modo per stabilire il compenso dell’avvocato.

L’onorario dell’avvocato può infatti essere concordato a tempo, stabilito in maniera forfetaria, secondo le singole fasi della causa o delle prestazioni, e anche in percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione (CNF – sentenza del 31 dicembre 2015, n. 260). Il compenso poi può anche essere differenziato a seconda dell’esito della causa (cd palmario). Una volta stabilito quanto pagare, ci si può anche accordare su come pagare. Personalmente non ho problemi a concordare pagamenti rateizzati oppure a stabilire una quota annuale o semestrale da versare intanto che la causa segue il suo iter. Chi si trova in stato di difficoltà economica o non ha mezzi adeguati, può in ogni caso, sia nel civile che nel penale, richiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nelle cui liste sono iscritto. Per beneficiarne è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile non superiore a € 11.493,82 (per il 2018), considerato però anche il reddito dei familiari conviventi. In questo caso, solo nel penale però, il limite è aumentato di € 1.032,91 per ogni familiare.

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