Stabilite le condizioni della separazione, nulla vieta, se ricorrono fatti nuovi e se vi sono nuove circostanze, di chiedere la modifica dell’accordo. E’ un’eventualità che si verifica con frequenza e a tal fine è previsto un procedimento, codificato nell’art. 710 cpc, che la disciplina. Non è detto che si tratti di necessariamente di modifiche economiche, ma chiaramente le richieste di modifica dell’assegno sono quelle più frequenti. Ma qualora il Tribunale accolga la domanda, da quando decorrono gli effetti?

Nel caso affrontato dalla Cassazione (Cass. 25636 del 22/09/2021), un coniuge presentava ricorso presso il Tribunale di Catanzaro nel 2018 per la modifica dell’assegno, sul presupposto che l’altro coniuge aveva beneficiato di un miglioramento delle proprie condizioni economiche sin dal 2014, e che non aveva potuto presentare prima la domanda perché tale miglioramento era stato nascosto. Chiedeva quindi che la modifica dell’assegno decorresse dal 2014, con il pagamento degli arretrati. Il Tribunale di Catanzaro e successivamente la Corte d’Appello rigettava la domanda e pertanto la parte soccombente ricorreva in Cassazione. La Suprema Corte confermava le decisioni dei giudici di merito ricordando il consolidato principio secondo cui “In materia di revisione dell’assegno di mantenimento, il diritto a percepirlo di un coniuge ed il corrispondente obbligo a versarlo dell’altro, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione o dal verbale di omologazione, conservano la loro efficacia, sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell’assegno, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all’autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente ‘imitata (“rebus sic stantibus”), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell’accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione”.

In pratica quindi chi vuole modificare le condizioni dell’assegno, deve presentare la domanda quanto prima, perché solo da quel momento decorrono gli effetti.