L’assegno di divorzio, ben diverso dall’assegno di mantenimento e dall’assegno alimentare, ha causa nello scioglimento del vincolo matrimoniale.

L’assegno divorzile ha natura complessa in quanto può rivestire diverse funzioni: può rivestire una funzione assistenziale, quando viene accertato che lo scioglimento del vincolo matrimoniale ha causato un pregiudizio ad uno dei coniugi; una funzione risarcitoria, che viene accertata qualora venga determinata la causa di rottura del rapporto; ed infine una funzione compensativa, per la quale è necessario valutare gli apporti di ciascun coniuge alla conduzione familiare.

L’assegno può essere concesso anche qualora integri una sola delle funzioni sopra menzionate.

Fino alla nota sentenza delle Sezione Unite 18287/2018, il versamento dell’assegno aveva la funzione di pemettere di mantenere lo stesso tenore di vita avuto in costanza di matrimonio.

Ma cosa succede se l’ex coniuge continua a beneficiare dell’assegno pur essendo capace di rendersi indipendente? In questo caso, l’ex coniuge ha diritto a percepire l’assegno nonostante abbia intrapreso una nuova convivenza e abbia volontariamente smesso di cercare un’occupazione al fine di rendersi indipendente?

Nel caso in esame la Suprema Corte, con ordinanza n. 2653/2021, ha deciso di confermare la revoca dell’assegno divorzile a Tizia (ex moglie di Caio) di 46 anni, in perfetta salute ma con un atteggiamento rinunciatario nel trovare un impiego.

Tizia, secondo la Cassazione, non si trovandosi in uno stato di età avanzato e non presentando malattie, è capace di trovare un’occupazione che le consenta di rendersi autonoma dal marito. L’unico limite alla ricerca di un lavoro, infatti, sarebbe un atteggiamento rinunciatario facilmente superabile qualora Tizia abbia effettivamente intenzione di rendersi indipendente.

Un elemento posto a fondamento della decisione è il fatto che Tizia non godeva di un elevato tenore di vita, e l’assegno divorzile non è necessario per replicare tenore di vita che teneva ai tempi del matrimonio con Caio.

La Corte, continuando con l’esposizione dei motivi di rigetto del ricorso presentato da Tizia, ha inoltre rilevato che la ricorrente avesse intrapreso una convivenza con un nuovo compagno, il che renderebbe più facile il processo di indipendenza economica.

Infine, la Corte rileva come, nonostante la lontananza per 20 anni dal mondo del lavoro, le condizioni fisiche di Tizia non le impediscono di ricercare lavori più umili e dignitosi come addetta alle pulizie.