Succede spesso che una volta in crisi il matrimonio, al momento della “resa dei conti” (in tutti i sensi spesso), i coniugi mettano nel piatto della bilancia spese fatte in passato per famiglia per chiederne la restituzione. Le spese più rilevanti su cui si discute maggiormente sono quelle fatte per la costruzione o la ristrutturazione della casa coniugale. Nel caso esaminato dalla Cassazione (sentenza 24721 del 03/10/2019) la moglie aveva citato in giudizio l’ex marito per ottenere la restituzione delle somme che questa aveva versato (attestate da una scrittura privata tra i due) per la costruzione di un edificio sul terreno di proprietà del marito e quindi automaticamente di proprietà di questi ex art. 934 cc. La Suprema Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito confermando quello che in realtà è già un orientamento consolidato, statuendo che il coniuge che ha partecipato economicamente alla costruzione della casa familiare ha diritto al rimborso delle somme corrisposte. Spetta semmai all’altro coniuge l’onere di provare che il pagamento sia avvenuto per una causale (ad es. a titolo di liberalità o in virtù dei legami affettivi o di solidarietà tra i conviventi), tale da non legittimare alcuna pretesa restitutoria.

Cass. Sez. II n. 24721 del 03-10-2019