Interessante sentenza della Cassazione (una delle poche in questa materia relativamente nuova) che stabilisce che il limite previsto dell’art. 7, comma 2, lett. b), I. 3/2012 che prevede che la proposta non sia ammissibile quando il debitore abbia fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti previsti dal capo II della legge citata, non è operativo qualora la precedente domanda sia stata respinta prima dell’ammissione alla procedura.

Civile Ord. Sez. 1 Num. 30534 Anno 2018
Presidente: DIDONE ANTONIO
Relatore: PAZZI ALBERTO
Data pubblicazione: 26/11/2018

sul ricorso n. 4662/2016 proposto da:
Nocentini Giovanni, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la
Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso
dall’Avvocato Claudio Defilippi giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Vignetti Massimiliano;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di PARMA depositato il 14/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/10/2018 dal cons. PAZZI ALBERTO.
FATTI DI CAUSA
1. Il Giudice delegato alla procedura dichiarava, con decreto del
11 maggio 2015, l’inammissibilità del ricorso presentato da Giovanni
Nocentini per essere ammesso alla procedura di sovraindebitamento
prevista dalla legge n. 3/2012.
2. Il Tribunale di Parma in sede di reclamo rilevava, alla luce del
parere redatto dal professionista incaricato quale organismo di
composizione della crisi, l’impossibilità di procedere alla formulazione
di una qualunque proposta di ristrutturazione dei debiti a favore del
reclamante avente i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 della legge n.
3/2012, riteneva che non potesse applicarsi in via analogica la
disciplina prevista dall’art. 182-ter legge fall. alla procedura di
sovraindebitamento, con il conseguente venir meno dell’unica
concreta possibilità per il Nocentini di attuazione di un piano del
consumatore, e rigettava l’impugnazione proposta.
3. Ha proposto ricorso per cassazione avverso questa pronuncia
Giovanni Nocentini, affidandosi a tre motivi di impugnazione.
L’intimato Dott. Commercialista Massimiliano Vignetti, in qualità di
organismo di composizione della crisi nella procedura di
sovraindebitannento in questione, non ha svolto alcuna difesa.
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1
cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. Occorre preliminarmente rilevare che secondo la
giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 6516/2017, Cass. n.
4500/2018) il decreto di rigetto del reclamo avverso il provvedimento
del giudice delegato che ha dichiarato inammissibile la proposta di
accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento è privo dei
caratteri della decisorietà e definitività.
Tale decreto infatti, non decidendo nel contraddittorio tra le parti su
diritti soggettivi, non è idoneo al giudicato (sulla scorta della medesima
ratio decidendi in materia di inammissibilità della proposta di
concordato, ai sensi dell’art. 162, comma 2, legge fall., indicata da
Cass., Sez. U., n. 27073/2016).
Peraltro, al procedimento per la definizione dell’accordo, si applicano,
in quanto compatibili, gli artt. 737 e ss. del codice di procedura civile,
come nella specie è avvenuto, con esito negativo, ma senza che questo
esito, in mancanza dei requisiti della decisorietà e definitività del
provvedimento impugnato, escluda la reiterabilità della proposta di
accordo di composizione della crisi, seppur nei limiti previsti dalla
legge, cosicché deve essere esclusa la ricorribilità davanti a questa
Corte.
5. Nessuna illegittimità costituzionale, per violazione del diritto di
difesa di cui all’art. 24 Cost., può poi essere ipotizzata rispetto agli artt.
7 e 11 I. 3/2012 per il fatto che, pur in presenza di un divieto di
riproposizione della procedura per un periodo di cinque anni, non è
prevista alcuna possibilità di impugnazione contro il provvedimento
emesso in sede di reclamo.
In vero il disposto dell’art. 7, comma 2, lett. b), I. 3/2012 prevede che
la proposta non sia ammissibile quando il debitore abbia fatto ricorso,
nei precedenti cinque anni, ai procedimenti previsti dal capo II della
legge citata.
La norma, finalizzata ad evitare condotte generatrici di ripetute
esposizioni debitorie a cui far fronte con un sistematico ricorso alle
procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, deve
essere intesa come volta a precludere la presentazione di una nuova
domanda nel caso in cui il debitore, nei cinque anni precedenti la
domanda, abbia beneficiato degli effetti riconducibili a una procedura
della medesima natura.
Tali effetti giocoforza conseguono all’emissione di un decreto di
apertura, di modo che, in presenza di un provvedimento che, come nel
caso di specie, abbia dichiarato inammissibile la domanda per carenza
dei necessari presupposti, il debitore ben può presentare una nuova
domanda senza dover attendere il decorso dei cinque anni previsti dalla
norma sopra richiamata.
La questione di costituzionalità sollevata non assume quindi alcuna
rilevanza in questa sede.
6. Il rilievo dell’inammissibilità del ricorso ha carattere
assorbente e rende superfluo l’esame dei mezzi di impugnazione
presentati.
Non occorre adottare alcun provvedimento che regoli le spese di lite,
dato che l’intimato organismo di composizione della crisi non ha svolto
difese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, si dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello
stesso articolo 13.