Quando una banca o una finanziaria concede un prestito senza verificare in modo adeguato se il cliente sia davvero in grado di restituirlo, può perdere il diritto di opporsi alla ristrutturazione di quel debito. Lo ha ribadito il Tribunale di Cagliari, omologando il piano di ristrutturazione dei debiti di una coppia di coniugi in difficoltà economica e respingendo le contestazioni della società finanziaria creditrice.

Il caso

Due coniugi conviventi, entrambi qualificabili come consumatori, avevano presentato una domanda congiunta (procedura familiare) di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 66 e 67 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII). Il loro sovraindebitamento nasceva da lontano: un mutuo per l’acquisto della casa nel 2006, una separazione, l’obbligo di mantenere due nuclei familiari e una procedura esecutiva sull’abitazione durata oltre un decennio.

In questo contesto già compromesso si inseriva, nel 2022, un ulteriore finanziamento tramite cessione del quinto dello stipendio. Il piano proposto dai debitori prevedeva il pagamento di una rata mensile di 760 euro per 46 mesi, con soddisfacimento dei creditori chirografari nella misura del 23%.

Due creditori avevano presentato osservazioni: la società finanziaria che aveva erogato la cessione del quinto e un’altra creditrice titolare di un credito ipotecario.

Le contestazioni della finanziaria e la risposta del giudice

La finanziaria aveva mosso quattro obiezioni, tutte respinte.

Presunta frode nelle dichiarazioni del cliente. Secondo il creditore, il debitore avrebbe reso dichiarazioni non veritiere al momento della richiesta di finanziamento (sul nucleo familiare, sulla proprietà dell’immobile, su altri debiti). Il giudice ha osservato che la modulistica predisposta dalla stessa finanziaria chiedeva solo l’indicazione della proprietà del bene, senza domandare nulla su gravami o procedure esecutive in corso, e che comunque l’onere di provare la frode grava sul creditore che la eccepisce. Le presunte inesattezze, inoltre, sono state ritenute “neutre”, perché il sovraindebitamento nasceva da vicende precedenti e diverse rispetto a quel singolo prestito.

Presunta colpa grave del debitore. Il giudice ha ricordato che la disciplina attuale, ispirata al principio del favor debitoris, ha eliminato il vecchio requisito della “meritevolezza”: oggi l’accesso è precluso solo in caso di colpa grave, malafede o frode. La colpa grave richiede una “sprezzante trascuratezza” dei propri doveri, che nel caso non ricorreva, essendo il dissesto frutto di eventi in gran parte imprevedibili.

Il punto centrale: il merito creditizio. È qui che la decisione è più significativa. Il Gestore della Crisi aveva accertato che la finanziaria, al momento di concedere il prestito, non aveva valutato adeguatamente la capacità di rimborso del cliente: a fronte di un reddito netto di circa 1.224 euro mensili, già gravato da una precedente cessione del quinto e da un pignoramento, restavano circa 745 euro per una famiglia di cinque persone, ben al di sotto di una soglia di vita dignitosa. La finanziaria, inoltre, avrebbe potuto facilmente scoprire, con una semplice visura catastale e la consultazione della Centrale Rischi, l’esistenza della procedura esecutiva sull’immobile e di altre esposizioni.

La conseguenza è netta: avendo violato gli obblighi di verifica del merito creditizio previsti dall’articolo 124-bis del Testo unico bancario, la finanziaria non poteva contestare la convenienza della proposta, in base alla preclusione dell’articolo 69, comma 2, CCII.

Il TFR nel piano. Infine, il giudice ha escluso che il trattamento di fine rapporto del debitore dovesse essere inserito nell’attivo: finché il rapporto di lavoro prosegue, il TFR non è esigibile, e la legge consente comunque la ristrutturazione dei debiti garantiti dalla cessione di quote di stipendio o TFR.

Le contestazioni dell’altra creditrice

La creditrice ipotecaria aveva ottenuto una sola rettifica: il riconoscimento del proprio credito nell’importo corretto (circa 115.916 euro anziché 58.340), pur restando chirografario e soddisfatto nella stessa percentuale del 23%.

Sono state invece respinte le altre richieste. In particolare, il giudice ha chiarito che il confronto di convenienza del piano non va fatto con la prosecuzione del pignoramento individuale, ma con l’alternativa della liquidazione controllata: e in quest’ultima i creditori avrebbero ottenuto meno, perché i debitori non hanno immobili, hanno solo due auto di modesto valore e un TFR non esigibile. Il giudice ha anche richiamato la Corte Costituzionale (sentenza n. 6 del 2024) per affermare che l’esdebitazione del consumatore non può essere procrastinata indefinitamente su orizzonti di 13-15 anni.

La decisione

Il Tribunale ha omologato il piano di ristrutturazione, confermato tutte le misure protettive (sospensione della cessione del quinto e del pignoramento, divieto di nuove azioni esecutive e di accesso al credito) e dichiarato chiusa la procedura.

Cosa insegna questa pronuncia

La decisione ribadisce due principi utili a chi affronta un sovraindebitamento. Primo: le imprecisioni nei moduli di richiesta di un finanziamento non bastano, da sole, a far parlare di frode, soprattutto quando la modulistica è lacunosa e il dissesto ha origini diverse. Secondo, e più rilevante: la banca o la finanziaria che concede credito senza un serio esame del merito creditizio non può poi ostacolare la ristrutturazione lamentando la scarsa convenienza della proposta. La responsabilità del finanziatore diventa così un elemento a tutela del debitore in buona fede.


Autorità giudiziaria: Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica (giudice dott. Bruno Malagoli) — Sentenza di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, procedura n. 70-1/2026, depositata il 18/06/2026.

Fonte: il testo della sentenza è pubblicato su Il Caso.it, portale specializzato in giurisprudenza della crisi d’impresa e del sovraindebitamento

Articolo redatto con l’ausilio dell’AI e revisionato dall’autore. Contenuto a scopo divulgativo