La Corte d’Appello di Ancona ha confermato l’omologazione di un concordato minore fondato esclusivamente su finanza esterna, respingendo il reclamo dell’Agenzia delle Entrate. La decisione affronta un tema molto discusso nella prassi: la possibilità di accedere al concordato minore anche quando il debitore non offre un attivo significativo proprio, ma mette a disposizione somme provenienti da un terzo.
Il caso
Il Tribunale di Ancona aveva omologato la proposta di un ex imprenditore individuale, già cessato da oltre un anno, gravato da un passivo di oltre 849 mila euro. Il piano prevedeva il pagamento dei crediti prededucibili, la soddisfazione del credito privilegiato INPS nei limiti della capienza immobiliare e un pagamento del 4% ai creditori chirografari, grazie a risorse apportate interamente da un terzo.
L’Agenzia delle Entrate aveva impugnato la decisione sostenendo, tra l’altro, che il debitore non potesse accedere al concordato minore per superamento delle soglie dimensionali, per cessazione dell’attività e per l’assenza di un incremento apprezzabile dell’attivo.
La decisione
La Corte ha respinto queste obiezioni. In particolare, ha ritenuto che l’imprenditore individuale cessato da oltre un anno, non più assoggettabile alla liquidazione giudiziale, possa comunque accedere al concordato minore.
I giudici hanno inoltre escluso che il semplice e ripetuto inadempimento fiscale basti, da solo, a dimostrare una frode ai creditori. Per negare l’accesso alla procedura servono infatti elementi più concreti, come atti dispositivi o dissipativi idonei a pregiudicare il soddisfacimento del ceto creditorio.
Il principio affermato
Il passaggio più rilevante della sentenza è l’affermazione secondo cui anche la sola finanza esterna può rendere ammissibile un concordato minore liquidatorio, se l’apporto del terzo aumenta in modo apprezzabile l’attivo disponibile. Nel caso esaminato, la Corte ha ritenuto che la somma messa a disposizione fosse concretamente più utile della liquidazione dei beni del debitore, anche per i costi e le difficoltà di realizzo di questi ultimi.
La decisione conferma quindi un orientamento favorevole a una lettura non restrittiva del concordato minore, valorizzando la funzione pratica della procedura: offrire ai creditori una soddisfazione possibile e al debitore un percorso legale di sistemazione della crisi.
Estremi e fonte
Autorità giudiziaria: Corte d’Appello di Ancona, I Sezione civile. Decisione del 3 giugno 2026, su reclamo contro la sentenza del Tribunale di Ancona n. 29 del 10 marzo 2026.
Fonte online: IL CASO.it – Ammissibile il concordato minore con sola finanza esterna.
Articolo redatto con l’ausilio dell’AI e revisionato dall’autore. Contenuto a scopo divulgativo