Regalo di Natale del legislatore per chi è afflitto dai debiti e per i professionisti che si occupano di sovraindebitamento e crisi. Il 24 dicembre è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, con vigenza dal 25 dicembre,  la legge n. 176/2020 che ha convertito il dl 137/2020. L’art. 4 ter del decreto ha modificato una parte rilevate della legge 3/2012, rendendola più simile al testo finale contenuto del codice. Anche se molti aspetti non hanno trovato spazio nel testo finale e rimane il carattere disorganico delle norme, l’approvazione presenta una passo avanti notevole ed importante, anche tenendo conto delle criticità evidenziate in questi anni dalla giurisprudenza di merito. Chi fosse interessato, può leggere qui una spiegazione più approfondita degli scopi e della utilità della legge. Mi limito per il momento ad elencare le novità più rilevanti della riforma di Natale.

  • l’importante previsione delle procedure familiari, cioè la possibilità di presentare un’unica domanda di composizione da parte dei membri della stessa famiglia;
  • l’esplicita previsione della possibilità di falcidiare i contratti di finanziamento con cessione del quinto;
  • la possibilità di continuare a pagare le rate del mutuo ipotecario, escludendolo dall’accordo o dal piano;
  • l’estenzione della qualità di consumatore anche al socio di una società di persone per i debiti estranei all’attività sociale;
  • la previsione esplicita della possibilità di stralciare i tributi, compresa l’IVA;
  • l’inammissibilità della proposta solo quando il sovraindebitamento è stato determinato da “colpa grave” (prima era sufficiente la colpa semplice);
  • l’estensione dell’efficacia dell’accordo per le società di persone anche ai soci illimitatamente responsabili;
  • la valutazione da parte dell’OCC del cd “merito creditizio” cioè dell’esame da parte della finanziaria della possibilità di rimborsare il prestito da parte del debitore, tenendo conto dei parametri reddituali. La mancata valutazione del merito creditizio ha conseguente importanti, in quanto la finanziaria che non ha tenuto conto di tale parametro non può opporsi all’omologa dell’accordo o del piano;
  • la possibilità per il giudice di omologare l’accordo o il piano anche in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria, quando la proposta è più vantaggiosa rispetto alla liquidazione;
  • la minor incidenza nel piano del consumatore della “meritevolezza del consumatore” con la cancellazione dal comma 3 dell’art. 12 bis della necessità per il giudice di valutare le ragioni dell’indebitamento e le prospettive di rimborso al momento della richiesta del finanziamento;
  • l’introduzione dell’art. 14-quaterdecies con la possibilità di accedere alla esdebitazione (cioè alla possibilità di estinguere tutti i propri debiti) per “il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura”. E’ la cd “liquidazione a zero“. Chi non ha nulla da offrire può con questa procedura, per una sola volta nella vita, estinguere i propri debiti se non dipendono da dolo o colpa grave.

Potete leggere il testo coordinato con il raffronto delle nuove norme, sul documento redatto dall’associzione A.I.A.Ge.Cri.S.I. che potete scaricare qui.