Dopo la breve introduzione sulla legge 3/2012 sul sovraindebitamento e dopo aver esaminato alcuni esempi di accordo di composizione, di piano del consumatore, e di liquidazione del patrimonio, esaminiamo perchè la legge non è per tutti e perché occorre diffidare da chi sul web promette miracoli.
Letto quanto sopra si potrebbe pensare che la legge 3/2012 sia la soluzione ad ogni problema di indebitamento. Non è così. Le procedure dettate dalla legge sono sicuramente utili e in molti casi risolutive. L’entrata in vigore del nuovo codice poi, sicuramente amplierà la portata delle norme. Ad oggi però bisogna tener conto di molti fattori che rendono complicata e difficilmente accessibile l’intera procedura.
La legge in primo luogo non è pensata per chi vuole fare il furbo. La partita va giocata a carte scoperte. Va presentata una situazione contabile chiara e completa, in modo da ricostruire la storia dei propri debiti, dei motivi dell’indebitamento, e verificare la cd. “meritevolezza”. Il debitore cioè, per accedere ai benefici, non deve aver determinato il sovraindebitamento con colpa (che diventerà colpa grave con il nuovo codice), mala fede o frode. Quello della meritevolezza è uno degli elementi maggiormente problematici. La valutazione degli aspetti soggettivi è lasciata alla discrezionalità del giudice, con l’aggravante che l’attuale testo della legge, frutto di vari aggiustamenti che si sono sovrapposti nel tempo e di una tecnica nella stesura alquanto fumosa, è spesso contraddittorio e di difficile interpretazione. La carenza di punti fermi, porta a marcate divergenze di applicazione nella giurisprudenza dei vari giudici di merito. Domande che a Vicenza o Napoli Nord (solo per fare un esempio) sono valutate positivamente senza particolari problemi, nei nostri tribunali trovano una serie di ostacoli che di fatto potrebbero renderle impraticabili. Il percorso ad ostacoli inizia poi a volte con lo stesso gestore (come dicevo la domanda va preparata con l’assistenza di un avvocato ma deve essere vagliata dall’OCC) che spesso ha un approccio troppo rigido, scambiando la contabilità della famiglia con quella di una Srl. Il debitore che si approccia alla procedura deve quindi mettersi a disposizione con molta pazienza ed apertura, pena l’abbandono della pratica alle prime difficoltà di comunicazione, come purtroppo avviene spesso.
Altro problema è dato dalla circostanza che le procedure previste dalla legge 3/2012 non sono gratuite e comportano un costo che, per quanto non altissimo, diventa spesso non sostenibile per chi già si trova in crisi. Questo aspetto potrebbe sembrare contraddittorio, ma è dato dalla struttura della legge stessa. I costi sono dati principalmente dalla necessità di dover ricorrere all’assistenza di un avvocato che faccia da guida durante la complessa procedura, e dal fatto che l’OCC, l’organismo che deve valutare e controllare la proposta, va pagato dal debitore. Anche queste spese possono però essere gestite in maniera da impattare il meno possibile. Per quanto riguarda l’avvocato è bene pretendere sempre un preventivo scritto che preveda anche i tempi e le modalità di pagamento. Va poi tenuto presente che sia le spese dell’avvocato che quelle dell’OCC, rientrano tra i debiti che saranno pagati con il ricavato delle varie procedure e quindi in teoria non pesano in maniera diretta sulle tasche del debitore, ma andranno soltanto ad assottigliare la quota di ricavato da destinare agli altri creditori. È anche vero però che quasi tutti gli OCC prevedono da statuto, che il debitore che presenta una domanda, debba versare, previo preventivo, un anticipo su quella che si prevede sia il costo finale. Questo anticipo si aggira normalmente attorno al 20% del costo previsto e in molti casi, almeno per gli OCC degli Ordini degli avvocati che conosco, può essere rateizzato e spalmato nel tempo. Non è raro poi trovare gestori che, vista la situazione, rinuncino all’anticipo, prevedendo di pagarsi solo con il ricavato della procedura. Se trovate quindi sul web soggetti che chiedono anticipi spropositati o somme rilevanti solo per avviare la pratica, promettendo risultati garantiti, diffidate immediatamente e rivolgetevi altrove. Si tratta spesso (non sempre) di associazioni o enti nati per poter lucrare, senza molti scrupoli, sullo stato di bisogno e sull’angoscia che accompagna sempre chi è sommerso dai debiti e che non forniscono il supporto tecnico e umano necessario per poter affrontare la situazione di crisi.
Con l’avvento del nuovo codice, che si spera almeno nella parte del sovraindebitamento possa entrare in vigore prima della data del 01 settembre 2021 stabilita, molti dubbi saranno chiariti e sicuramente sarà più agevole ricorre agli strumenti per la gestione del sovraindebitamento. È importate però essere consapevoli che già oggi la legge 3/2012 offre uno strumento utile per poter gestire e risolvere i problemi legati alla crisi economica che sta mordendo molte fasce sociali e che sempre di più farà sentire, nei prossimi tempi, i propri effetti.