Importante sentenza della Cassazione in materia di patrocinio a spese dello Stato (il cd gratuito patrocinio) che si spera potrà avere notevoli ripercussioni anche sulle procedure di sovraindebitamento. Oggi infatti, a parte qualche caso isolato, la quasi totalità dei tribunali ritiene che il debitore che volesse accedere ad una procedura di sovraindebitamento non ha diritto al patrocino a spese dello Stato, in quanto in queste procedure non sarebbe obbligatorio ricorrere ad un avvocato. Questa posizione è sicuramente criticabile sotto vari aspetti. In primo luogo perché, anche se non espressamente previsto, la complessità della procedura e la necessità di partecipare ad una o più udienze, rende praticamente obbligatorio rivolgersi ad un legale. Secondariamente inoltre, perché la necessità di anticipare i costi, spesso rilevanti, della procedura, scoraggia molti debitori, le cui disponibilità economiche come prevedibile sono limitate se non azzerate.

La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame (Cass. Sez VI 11858/2020) ha stabilito invece che la disciplina sul patrocinio a spese dello Stato è applicabile in ogni procedimento civile, pure di volontaria giurisdizione e anche quando l’assistenza tecnica del difensore non è prevista dalla legge come obbligatoria. Tale conclusione, “oltre a discendere dalla lettera degli artt. 74 e 75 del d.P.R. n. 115 del 2002 – che dettano le disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato ed assicurano la difesa alle persone non abbienti non solo “nel processo civile” ma anche “negli affari di volontaria giurisdizione”, sempre che l’interessato “debba o possa essere assistito da un difensore” – appare coerente con la finalità dell’istituto che, in adempimento del disposto di cui all’art. 24, 3° co., Cost., è volto ad assicurare alle persone non abbienti l’accesso alla tutela offerta dalla giurisdizione in modo pieno e consapevole e in posizione di parità con quanti dispongono dei mezzi necessari

Va inoltre effettuata una lettura costituzionalmente orientata delle norme sul patrocino a spese dello Stato  “alla stregua del parametro egalitario sostanziale di cui al 2° co. dell’art. 3 Cost. Innegabilmente invero il disconoscimento della possibilità di ammissione al “patrocinio a spese dello Stato”, allorquando la difesa tecnica non è prefigurata come necessaria, lascerebbe persistere quelle “disparità di partenza”, che nel segno del 2° co. dell’art. 3 Cost. “è compito della Repubblica rimuovere“.

Sulla base di tale principio, un avvocato che aveva presentato un’istanza di ammissione al passivo di un fallimento per un cliente senza disponibilità, si è visto riconoscere il dritto di vedersi liquidare la propria parcella. Quindi, se i giudici di merito si adegueranno, chi volesse ricorrere ad uno dei procedimenti per il sovraindebitamento, potrà contare su di uno strumento che ne faciliterà l’accesso.

Cass. 11858/2020