Capita spesso di recarsi in città non conosciute e, senza volerlo, magari solo perché si sta cercando parcheggio, e violare la ZTL. In genere , proprio perché non si è ben consapevoli dei limiti, spesso si compiono in poco tempo più accessi non consentite e quindi vengono notificata più verbali con conseguente moltiplicazione delle sanzioni da pagare. Non sempre però si deve pagare. Nel caso sottoposto al giudizio della Cassazione (Cass. 22028/2018) una società che si occupa di sicurezza, a seguito di una modifica nella delimitazione delle aree a traffico limitato, si era vista recapitare in brevissimo tempo 141 verbali di violazione dell’art. 7 c 14 Cds. La Suprema Corte ha stabilito che in questi casi, anche se non si applica il cumulo giuridico delle sanzioni, che permette di aumentare “solo” fino al triplo la sanzione più grave (deve trattasi di più violazioni commesse con una sola azione od omissione), il Tribunale che aveva stabilito che il Tribunale era incorso in un “…. errore in diritto …., consistito nell’aver ritenuto che le suddette condotte dessero luogo a violazioni autonome per il solo fatto di esser state consumate ad orari diversi, trascurando di considerare che ad ogni accertamento non deve necessariamente corrispondere una contravvenzione, in particolare ove trattasi di condotte poste in essere sulla stessa strada entro un brevissimo lasso temporale, stante il carattere di durata e quindi unitario, delle predette condotte illecite (cfr., testualmente, Corte cost. 26.1.2007, n. 14).” Ha quindi rinviato la causa al giudice d’appello per la nuova valutazione secondo tale principio.

Cassazione 22028/2018