L’art. 190 del codice della strada è una norma di carattere generale che elenca quali comportamenti permessi e vietati dei pedoni durante la circolazione su strada.

Di nostro interesse è la previsione del comma 2 che riguarda le modalità di attraversamento della carreggiata: in particolare “i pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sè o per altri.”

Ma cosa succede quando non sono presenti appositi attraversamenti pedonali? Soprattutto, in caso di incidente, come si ripartisce la colpa tra investito e investitore?

Nel caso in esame, Tizia viene investita da un’autovettura mentre sta attraversando un piazzale a piedi e cita in giudizio sia il conducente sia la sua compagnia assicurativa chiedendo il risarcimento dei danni riportati a causa dello scontro.

Il Tribunale riconosce in capo alla donna un concorso di colpa del 30% e del 70% alla compagnia, condannandola a risarcire i danni al pedone, la quale però ricorre in appello ed ottiene un parziale accoglimento delle sue richieste, basando il ricorso sulla contestazione del concorso di colpa e sulla personalizzazione del danno.

La Corte d’Appello, infatti, ritiene che Tizia non avrebbe dovuto attraversare il piazzale stante al divieto ex art. 190 C.d.S. La vittima però contesta la decisione della Corte d’Appello e presenta ricorso dinanzi alla Suprema Corte, facendo presente che non vi erano attraversamenti pedonali nelle vicinanze del piazzale, per cui non aveva violato alcuna norma, nell’attraversarlo, ma la Corte d’Appello aveva interpretato l’art. 190 C.d.S., ritenendo che il comma 2 contenesse un divieto assoluto di attraversare i piazzali.

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 278/2021, accoglie il ricorso di Tizia, dichiarando che il concorso di colpa del pedone investito mentre attraversa un piazzale in cui non sono presenti strisce pedonali fruibili viene escluso: non esiste infatti il divieto assoluto di attraversare le piazze, ma solo l’obbligo del pedone di usare gli appositi passaggi, se esistono, anche se non sono vicini.