Oramai il telefono è diventato uno strumento indispensabile per la vita di tutti i giorni e intorno ad questo gravitano molteplici aspetti della nostra vita. Quando per qualsiasi motivo ne siamo privi, sembra infatti che non si riesca più a soddisfare sufficientemente le esigente riguardanti la nostra vita lavorativa e privata.

Fatte queste premesse, costituirebbe violazione di un diritto della persona costituzionalmente garantito, e di conseguenza risarcibile, il guasto al telefono o alla linea telefonica?

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, il ricorrente,  dopo avere stipulato un contratto di utenza telefonica c.d. “fissa”, decide di cambiare gestore accettando l’offerta di un’altra società. Tuttavia, prima che il nuovo contratto diventi operativo, si avvale del diritto di ripensamento, ma la prima società non ripristina il servizio. Pertanto si trova costretto ad agire dinanzi al giudice per chiedere la condanna al risarcimento del danno, patrimoniale e non, sofferto per non aver potuto disporre della linea telefonica fissa funzionante.

Il ricorrente risulta vittorioso nel primo grado, ma in sede di appello il giudice rigetta la domanda risarcitoria ritenendo che il danno patrimoniale non fosse stato provato e il danno non patrimoniale non fosse risarcibile, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall’art. 2059 c.c.

A questo punto, ricorre in Cassazione, sostenendo che la categoria dei diritti fondamentali della persona si è evoluta col trascorrere del tempo fino a ricomprendere oggi il diritto di disporre di un servizio di telefonia fissa presso la propria abitazione, “quale mezzo di sussistenza di cui all’art. 570 c.p., comma 2, n. 2”

Per la Suprema Corte il motivo è, però, infondato: sostiene, infatti, con ordinanza n. 17894, depositata il 27 agosto 2020, che i diritti fondamentali della persona costituiscono sì un “catalogo aperto”, “sicché è ben possibile che diritti in passato considerati secondari assurgano col tempo al rango di diritti fondamentali; così come all’opposto non è raro che diritti un tempo reputati inviolabili cessino, col tempo, di avere qualsiasi rilievo giuridico ”.

Tuttavia, continua la Corte, affinché una situazione giuridica soggettiva possa qualificarsi come “diritto fondamentale della persona” sono necessari due requisiti, ossia il diritto deve riguardare la persona e non il suo patrimonio e l’esercizio di esso non può essere impedito, senza per ciò solo sopprimere o limitare la dignità o la libertà dell’essere umano.

In conclusione, per La Suprema Corte, il ricorrente ha confuso il diritto a comunicare, che ha copertura costituzionale, col diritto a comunicare con un solo e determinato telefono o linea telefonica, che copertura costituzionale non ha.