Il Tribunale di Roma ha recentemente aperto una procedura di concordato minore in continuità professionale riconoscendo per la prima volta l’applicabilità della cosiddetta “relative priority rule” anche a questa tipologia di procedura. La decisione rappresenta un importante precedente per liberi professionisti in difficoltà economica.

Il caso: un avvocato in crisi finanziaria

La vicenda riguarda un avvocato penalista che ha accumulato debiti per oltre 169.000 euro, di cui circa 142.500 euro verso enti fiscali e previdenziali (Cassa Forense, Agenzia delle Entrate per IVA e IRPEF) e 26.500 euro verso creditori privati.

Le cause del sovraindebitamento sono state ricondotte sia a fattori professionali – difficoltà nel consolidare una clientela stabile e collaborazioni poco remunerative – sia a circostanze familiari, tra cui necessità di sostenere una figlia e costi aggiuntivi derivanti da trasferimenti abitativi che hanno comportato maggiori spese di trasporto e tempo sottratto all’attività professionale.

Il professionista aveva tentato di gestire la crisi attraverso vari finanziamenti bancari, arrivando nel 2022 a consolidare i debiti con un prestito di oltre 41.000 euro, e aveva aderito alla “rottamazione quater” per i carichi fiscali.

La proposta concordataria e la questione della priorità

Il piano proposto prevedeva di destinare ai creditori 39.000 euro nell’arco di sette anni, derivanti da crediti già maturati per difese d’ufficio, collaborazioni universitarie e futuri redditi professionali stimati in 1.800 euro mensili (al netto di spese personali e professionali).

La caratteristica innovativa della proposta consisteva nell’applicazione della “priorità relativa” per la distribuzione dell’eccedenza rispetto al valore di liquidazione. Mentre i primi 12.900 euro (corrispondenti al valore di liquidazione) sarebbero stati distribuiti secondo la priorità assoluta, i restanti 26.400 euro derivanti dai futuri guadagni professionali sarebbero stati ripartiti con percentuali decrescenti ma non necessariamente integrali per i creditori privilegiati.

In concreto, questo ha permesso di proporre uno “stralcio” delle posizioni debitorie: i crediti previdenziali al 18%, quelli IRPEF al 17%, l’IVA al 16%, le sanzioni amministrative al 15% e i crediti chirografari al 13,7%.

La decisione del Tribunale: estensione della relative priority rule

Il punto cruciale affrontato dal giudice riguardava l’applicabilità al concordato minore della regola prevista dall’articolo 84, comma 6, del Codice della Crisi per il concordato preventivo maggiore.

Il Tribunale ha argomentato che, pur non esistendo una norma specifica per il concordato minore, l’articolo 74, comma 4, prevede l’applicazione delle disposizioni del concordato preventivo “in quanto compatibili”. Inoltre, l’articolo 78, comma 2-bis, richiama indirettamente la distinzione tra priorità assoluta e relativa.

La decisione sottolinea come sia il professionista che l’imprenditore siano “soggetti assimilabili nella misura in cui sono produttivi di valori reddituali” e quindi la normativa risulta compatibile anche per l’attività professionale.

Implicazioni pratiche per i professionisti

Questa interpretazione offre maggiore flessibilità ai liberi professionisti in crisi, consentendo proposte più equilibrate che tengano conto della capacità di generare reddito futuro piuttosto che della sola liquidazione del patrimonio esistente.

La procedura prevede la sospensione delle azioni esecutive fino all’eventuale omologazione definitiva e un termine di 30 giorni per l’adesione dei creditori, con il silenzio che equivale ad assenso.

Il decreto ha inoltre disposto le comunicazioni ai creditori tramite l’Organismo di Composizione della Crisi forense e fissato le modalità di pagamento rateale in 88 mensilità da 300 euro.

Precedenti e orientamenti

La decisione si inserisce in un filone giurisprudenziale che sta progressivamente estendendo i principi del concordato preventivo al concordato minore, come evidenziato da altri tribunali che hanno affrontato questioni simili.

La “relative priority rule” era già stata applicata in altri contesti, come la transazione fiscale ex articolo 182-ter della Legge Fallimentare, dove la Cassazione aveva riconosciuto la possibilità di soddisfare creditori di rango inferiore senza l’integrale pagamento di quelli superiori.

 

Tribunale di Roma, Sezione XIV, decreto 25 giugno 2025, n. 701-1/2025 (ilcaso.it)