Concordato minore e imprenditore individuale cancellato: il Tribunale di Mantova apre la strada

Il Tribunale di Mantova, con sentenza del 22 febbraio 2024 (giudice estensore Dott. Andrea Gibelli), affronta un tema di grande interesse nel panorama della crisi d’impresa: l’ammissibilità della procedura di concordato minore per l’ex imprenditore individuale già cancellato dal Registro delle Imprese.

Il caso: un’ex imprenditrice e il piano con finanza esterna

La vicenda prende le mosse dalla richiesta di una debitrice, un tempo titolare di ditta individuale ormai cancellata, di accedere al concordato minore liquidatorio ai sensi degli artt. 74 e seguenti del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII). Il piano presentato prevedeva l’apporto di finanza esterna, messa a disposizione dal coniuge (€ 30.000), al fine di soddisfare i creditori in misura superiore rispetto all’ipotesi liquidatoria standard.

Il dibattito sull’art. 33, comma 4, CCII

Un profilo centrale della decisione riguarda il disposto dell’art. 33, comma 4, CCII, secondo cui la cancellazione della società dal Registro delle Imprese determina la definitiva estinzione della persona giuridica. Il giudice mantovano, tuttavia, aderisce all’orientamento già espresso dal Tribunale di Ancona (15/11/2023): tale norma si riferisce esclusivamente all’imprenditore collettivo (società), e non all’imprenditore individuale, per il quale la cancellazione non preclude l’accesso alle procedure di regolazione della crisi, come appunto il concordato minore.

I passaggi fondamentali della procedura

Dopo un esame della documentazione fornita e della relazione dell’Organismo di composizione della crisi (OCC):

  • Il Tribunale accerta che la debitrice non è più imprenditrice, ma tutta la massa debitoria deriva dall’attività ormai cessata,

  • Rileva l’assenza di condizioni ostative ai sensi dell’art. 77 CCII e conferma la categoria residuale prevista dall’art. 2, comma 1, lett. c) CCII,

  • Sottolinea la soddisfazione dei creditori grazie all’apporto esterno e la convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria.

Nel corso della procedura, il piano riceve il consenso dell’87,95% dei crediti ammessi al voto, senza contestazioni da parte dei creditori.

L’omologazione e la tutela della par condicio creditorum

Verificate la regolarità e fattibilità della proposta e la percentuale di adesione prevista dall’art. 79 CCII, il Tribunale omologa il concordato minore, ribadendo che – fino al termine della procedura – sono sospese tutte le azioni esecutive individuali e i sequestri sul patrimonio della debitrice.

Conclusioni

Questa pronuncia rappresenta un importante chiarimento per chi, cessata un’attività individuale e cancellato dal Registro delle Imprese, necessiti di strumenti di regolazione della crisi, confermando la possibilità di accedere al concordato minore liquidatorio anche dopo la cancellazione. Un precedente che rafforza le tutele per chi si trova in situazioni similari, e che invita a un’interpretazione sistematica e non formalistica delle norme della crisi d’impresa, valorizzando la ratio di inclusione e recovery del nuovo codice.


Riferimenti normativi principali:

  • Artt. 2, 33, 74-80 CCII

  • Art. 2945 c.c.

Sentenza: Tribunale di Mantova, 22 febbraio 2024, Est. Gibelli
Precedente richiamato: Trib. Ancona 15/11/2023