Il Tribunale di Taranto ha dichiarato inammissibile una domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata da una coppia con 45mila euro di debiti, nonostante il marito avesse invocato la ludopatia come causa del sovraindebitamento.

Il caso

I coniugi avevano proposto un piano per ripagare i creditori con 200 euro mensili per 8 anni, coprendo solo il 32,82% dei debiti chirografari. Il marito, dipendente del Ministero della Difesa con 1.900 euro di stipendio, sosteneva di aver dissipato 46.900 euro al gioco tra il 2018 e il 2020 dopo aver perso parte del reddito e la moglie il lavoro.

I problemi probatori

Il Tribunale ha rilevato gravi lacune nella documentazione:

Certificazione medica insufficiente: La documentazione sanitaria pubblica non menzionava mai la ludopatia, nonostante numerose visite mediche. L’unica certificazione proveniva da uno psicologo privato incaricato solo sette mesi prima della procedura.

Contraddizioni temporali: Il ricorrente dichiarava di aver iniziato a giocare “per compensare” le difficoltà economiche, investendo subito 14.900 euro in tre mesi – una scelta consapevole piuttosto che una patologia.

Comportamenti incongruenti: Anche dopo l’avvio del percorso di recupero, il debitore aveva ancora effettuato ricariche per scommesse online nell’aprile 2024.

Le incongruenze della moglie

Il Tribunale ha scoperto che la moglie, pur disoccupata, aveva prelevato oltre 20.000 euro in contanti presso le stesse tabaccherie dove il marito giocava, spesso negli stessi giorni. Questi movimenti non erano spiegati nella relazione dell’Organismo di Composizione della Crisi.

I principi stabiliti

La sentenza chiarisce che per invocare la ludopatia come causa scusante occorrono:

  • Certificazione da strutture sanitarie pubbliche (SerT o Dipartimenti ASL)

  • Documentazione di percorsi terapeutici verificabili

  • Prova che la patologia abbia compromesso la capacità di valutazione dei rischi

  • Distinzione tra “dipendenza patologica” (scusante) e “dedizione al gioco” (sempre colpevole)

Il Tribunale ha ribadito che la ristrutturazione dei debiti è una “seconda chance” solo per il “consumatore avveduto” indebitatosi senza poterlo prevedere, non per chi sceglie consapevolmente di rischiare l’insolvenza.

La decisione conferma l’orientamento rigoroso nella valutazione della meritevolezza, richiedendo standard probatori elevati per accedere alle procedure di sovraindebitamento.