La legge 3/2012 può sicuramente aiutare chi si trova in difficoltà economica, ma molti vi si rivolgono con diffidenza o addirittura evitano di accedervi perché si pensa (e molto professionisti a dire il vero lo dicono pure) che nella pratica non sia attuabile o addirittura non sia utile. Ho deciso quindi di pubblicare qualche provvedimento di omologa illustrando brevemente il caso pratico e il risultato ottenuto. Sono provvedimenti selezionati fra i tanti che si possono trovare nei Tribunali di tutta Italia e che vengono proposti non perché abbiano delle particolarità, ma proprio per la loro “normalità”.

Tribunale di Catania RG 18/2020

Si tratta di una liquidazione del patrimonio presentata da un soggetto i cui debiti derivano principalmente dalla sua posizione di amministratore di una società di capitali fallita, per la gestione della quale era stato condannato al risarcimento dei danni dalla curatela. Aveva pertanto subito il sequestro dell’unico immobile e successivamente la casa era stata oggetto di due procedure esecutive. L’ultima vendita era andata deserta per circa € 160.000,00. I debiti ammontano a circa € 242.000,00, molto superiori al prezzo di realizzo dell’immobile. Il ricorrente vive soltanto con la pensione sua e della moglie, per un totale di € 1.260,00, appena sufficiente per coprire le necessità della vita. Nel provvedimento di apertura della liquidazione è detto che dovranno essere accantonate le somme eccedenti l’importo di € 1.000,00, sufficiente per le necessità della vita. Questo per la durata della liquidazione fissata dalla legge in quatttro anni. La liquidazione pertanto proseguirà con la vendita dell’immobile e con la ripartizione dell’attivo tra i creditori.
Va ricordato che nella liquidazione l’esdebitazione non è automatica ma va chiesta alla fine della procedura con apposita istanza, ed è concessa a condizione che il debitore:

a)  abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
b)  non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
c)  non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;
d)  non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall’articolo 16;
e)  abbia svolto, nei quattro anni di cui all’articolo 14-undecies, un’attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un’occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;
f)  siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.
Inoltre l’esdebitazione è esclusa:
a)  quando il sovraindebitamento del debitore è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali;
b)  quando il debitore, nei cinque anni precedenti l’apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri