Alcuni condòmini, proprietari di locali interrati, impugnano tre delibere condominiali con le quali veniva ripartito tra tutti i condomini, in proporzione ai millesimi di proprietà, il costo della realizzazione del cappotto termico, eccependo che tali lavori, avendo natura di innovazione gravosa e voluttuaria, non sarebbero obbligatori per i condomini che non possano o non vogliano trarne benefici ex art. 1121 cc. Inoltre, il fatto che i loro locali siano strutturalmente autonomi e non beneficino di tali opere, li escluderebbe da ogni partecipazione alla spesa, secondo quanto previso dall’art. 1123 cc. ultimo comma Persa la causa in primo grado ed in appello, i condòmini ricorrono in Cassazione

Secondo la Cassazione (Cass. 10371/2021)  però, le opere per realizzare il cappotto termico non sono gravose o voluttuarie, ma volte al miglioramento dell’efficienza energetica dell’intero edificio, e pertanto vanno a beneficio, in maniera diretta o indiretta, di tutti i proprietari. Il fatto poi che queste opere godano di importanti benefici fiscali, rende meno gravosa la loro esecuzione. Ricorda infatti la Suprema Corte che “si intendono innovazioni voluttuarie, per le quali è consentito al singolo condomino, ai sensi dell’art. 1121 c.c., di sottrarsi alla relativa spesa, quelle nuove opere che incidono sull’entità sostanziale o sulla destinazione della cosa comune che sono tuttavia prive di oggettiva utilità, mentre sono innovazioni gravose quelle caratterizzate da una notevole onerosità rispetto alle particolari condizioni e all’importanza dell’edificio

Per tale motivo il ricorso è stato respinto. Per dettagli si può leggere l’articolo su Studio Cataldi.