Le Sezioni Unite della Cassazione (Cass. SU 6882/2019) si sono trovate a decidere nel marzo del 2019 sulla validità della seguente clausola di un contratto di locazione:  “nel corso dell’intera durata del contratto.., il conduttore si farà carico di ogni tassa, imposta e onere relativo ai beni locati ed al presente contratto, tenendo conseguentemente manlevato il locatore relativamente agli stessi, il locatore sarà tenuto al pagamento delle tasse, imposte e oneri relativi al proprio reddito”.  In pratica con questa clausola ICI e IMU erano state pagate per svariati anni dal conduttore e alla fine del rapporto questi aveva richiesto il rimborso di tali voce di spese ritenendo la clausola nulla. I giudici di merito avevano respinto la domanda e pertanto il conduttore aveva presentato ricorso in Cassazione e, visto il contrasto sulla materia, questo era stato assegnato alle Sezioni Unite. In sintesi il problema che è stato esaminato è se sia possibile con previsione contrattuale, addossare ad altri proprio debito tributario. Questa ipotesi, che ad una prima analisi lascia perplessi, in realtà è prevista anche dall’art. 8 dello Statuto del Contribuente che all’art. 8 prevede che ” E’ ammesso l’accollo del debito d’imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.” In pratica è possibile accollare ad altri ad altri il proprio debito tributario, senza però effettuare una traslazione completa di tale onere, che rimane in primo luogo sul contribuente originario.

Anche i precedenti analizzati dalla sentenza, evidenziavano lo stesso principio, cioè che il patto traslativo di imposta è nullo per illiceità della causa, contraria all’ordine pubblico, solo quando esso comporti che effettivamente l’imposta non venga corrisposta al fisco dal percettore del reddito, ma non anche quando tale pagamento si configuri come un rimborso. In particolare “Il sacrificio economico derivante dal pagamento del tributo, e cioè la riduzione patrimoniale conseguente all’adempimento, deve -si è precisato- essere sopportato effettivamente e definitivamente dal soggetto alla cui capacità contributiva si riferisce l’obbligazione, e non già da altri, l’art. 53 Cost. esigendo che ad una determinata capacità contributiva faccia seguito l’adempimento del dovere di concorrere alla spesa pubblica, ed escludendo che tale obbligo possa sorgere in capo a soggetto privo di capacità contributiva

Partendo da tali principi, la clausola contrattuale in oggetto è stata  intesa come prevedente un’ulteriore voce o componente ( la somma corrispondente a quella degli assolti oneri tributari ) costituente integrazione del canone locativo, concorrendo a determinarne l’ammontare complessivo a tale titolo dovuto dalla conduttrice e pertanto è perfettamente legittima.

Cass. SU 6682/2019