Anche per il terremoto del 1997  ci si è posti il problema se i lavori di ricostruzione e ristrutturazione avessero carattere pubblico o privato. Questo per il carattere amministrativo che interessa tutta la procedura dell’erogazione del contributo e per l’interesse pubblicistico dei lavori, talmente prevalente da poter comportare la sostituzione dei Comuni al privati inadempienti. Cass. Sez. Unite 28213 del 31/10/2019 ha ribadito che i lavori hanno esclusivo carattere privatistico.
Nel caso in esame una società esclusa dal procedimento di selezione per l’appalto di ricostituzione di un condomino ad Amatrice, aveva presentato il ricorso al TAR lamentando la violazione del procedimenti di individuazione della ditta appaltatrice. La Suprema Corte ha invece affermato che la procedura amministrativa riguarda soltanto l’erogazione del contributo e non detta criteri vincolanti per la scelta del soggetto incaricato dei lavori e che pertanto “nel pubblico rapporto di finanziamento dei lavori, le imprese che hanno partecipato alla selezione non sono all’evidenza coinvolte”. Competete per tali controversie pertanto è il giudice ordinario e non il TAR.

 Cass. Sez. Unite 28213 del 31/10/2019