Il debitore del condominio può richiedere il pagamento ad un solo condomino in virtù della solidarietà tra condomini? Fino al 2008 questa era la linea giurisprudenziale principale. Con sentenza 9148/2008, le Sezioni Unite della Cassazione hanno invece stabilito che il debito rimane in ogni caso parziale, cioè il debitore risponde solo per la propria quota. Successivamente altre sentenze hanno meglio precisato il contenuto dell’obbligazione condominiale e la ripartizione di questa tra i condomini. Riepilogativa di tale percorso giurisprudenziale e la Sentenza 22856 del 2017 che fissa i punti essenziali. Si può leggere: “1) l’obbligazione (contrattuale) del condominio grava pro parte sui singoli condomini, e non in solido per l’intero sugli stessi; 2) il titolo formatosi contro il condominio è valido, ai fini dell’azione esecutiva, contro i singoli condomini (si ritiene in tale ottica inammissibile l’azione di condanna contro il singolo condomino, laddove il creditore già disponga di un titolo esecutivo nei confronti del condominio); 3) per procedere ad esecuzione forzata nei confronti del singolo condomino in base al titolo esecutivo formatosi contro il condominio occorre preventivamente notificare personalmente detto titolo (anche in caso di decreto ingiuntivo, non essendo applicabile in tale ipotesi l’art. 654 c.p.c.) ed il precetto al singolo condomino.”
Per quanto riguarda la posizione del singolo condomino questi quando “sia intimato il pagamento del debito condominiale, per intero, o comunque senza specificazione della sua quota di responsabilità, potrà in altri termini proporre l’opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., in base alle seguenti alternative: a) allegando di non essere condomino; in tal caso l’onere della prova della sua qualità di condomino spetterà al creditore opposto ……… ; b) eccependo di essere condomino per una quota millesimale inferiore a quella “allegata” (esplicitamente o implicitamente) dal creditore; in tal caso l’onere della prova della misura di detta quota spetterà all’opponente”

Cassazione 22856/2017