Il principio espresso nel titolo è stato ribadito da due recenti ordinanze (la  31484e la 31486 del 03/12/2019). Anche se tale concetto non è nuovo, riveste una grande importanza perché lascia aperta la possibilità di contestare il debito tributario anche dopo aver chiesto la rateizzazione. Questa la massima contenuta esplicitamente nella sentenza:

“In materia tributaria, non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, l’aver chiesto ed ottenuto, senza alcuna riserva, la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento, atteso che non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento d’essere tenuto al pagamento di un tributo, contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateizzazione o di altri benefici), l’effetto di precludere ogni contestazione in ordine all’ “an debeatur”, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario” (Cass. 3347/2017)

 

Cass_31484-2019