La possibilità di inserire accordi che prevedano il trasferimento di immobili nell’accordo di separazione o divorzio è materia da sempre discussa. O meglio. E’ chiaro ed evidente che i coniugi possano inserire nel verbale di separazione o divorzio clausole che ne trasferiscano la proprietà, ma molti Tribunali negano che tali accordi abbiano efficacia immediatamente traslativa, cioè possano essere trascritti e comportare l’immediato trasferimento dei diritti di proprietà su questi immobili. In pratica quindi, nella maggior parte dei casi, dopo l’omologa della separazione è, o meglio era, necessario andare dal notaio per sottoscrivere l’atto di cessione, con aumento dei costi e allungamento dei tempi. Il motivo di tale posizione è in gran parte pratico. La normativa sul trasferimento degli immobili prevede tutta una serie di controlli, adempimenti e certificazioni che non possono essere adempiuti in toto dalla cancelleria e che, se omesse, rendono il trasferimento incerto. Per questo si preferiva rinviare la coppia dal notaio, in modo da non avere problemi.

Molti giudici, e tra questi anche la stessa Cassazione in alcune pronunce, ritengono però che tale orientamento sia errato, in quanto il verbale, redatto dal cancelliere e sottoscritto da Giudice, assume la forma di atto pubblico ex art. 2699 cc e pertanto costituisce titolo per la trascrizione diretta, senza necessità di ricorrere al notaio.

La Cassazione a Sezioni Unite (Cass. S.U. 29 luglio 2021 n. 21761), con una sentenza di grande rilevanza pratica e giudica, ha stabilito per la correttezza di tale secondo orientamento, statuendo che “Sono valide le clausole dell’accordo di divorzio a domanda congiunta, o di separazione consensuale, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento; il suddetto accordo di divorzio o di separazione, in quanto inserito nel verbale di udienza, redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico e ai sensi e per gli effetti dell’art. 2699 cod. civ.  e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, ……..  valido titolo per la trascrizione a norma dell’art. 2657 cod. civ.”

Da domani quindi i Tribunali dovranno adeguarsi e separarsi o divorziare, in caso di trasferimento di immobili, costerà meno.

Cass SU 21761_07_2021_Trasferimento immobili