Succede spesso che gli accordi di separazione contengano disposizioni relative al trasferimento degli immobili ad uno solo dei coniugi. Sorge il problema a volte, di stabilire se tali accordi, omologati dal Tribunale, siano immediatamente efficaci o debbano essere poi formalizzati dinanzi ad un notaio adottando tutte le formalità di legge. Di questo si è occupata Cassazione sez II 2749/2019.

Nell’accordo di separazione due coniugi stabiliscono che “le mura del Bar di Via ……. vengono trasferite al marito … [il quale] si assume da ora ogni onere compresi mutuo ed imposte anche passate”. Nel 2008  la figlia del beneficiario del trasferimento fa causa alla madre (?) per vedersi riconoscere il diritto esclusivo di proprietà. Negli anni la ex moglie infatti, aveva evidentemente contestato tale diritto, assumendo che tale accordo avrebbe avuto solo valore obbligatorio (non ci sarebbe stato cioè il passaggio di proprietà), mancando alcuni dei presupposti del contratto di compravendita, come  l’indicazione del prezzo, i dati catastali dell’immobile, l’accettazione da parte dell’acquirente. Sia Il Tribunale che la Corte d’Appello respingono la domanda, dando credito alla tesi della ex moglie anche sulla base di elementi contraddittori o non univoci.

La Corte di Cassazione ha ribaltato tale impostazione. La Suprema Corte infatti premette che “gli accordi di separazione personale tra coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali concernenti beni mobili o immobili, rispondono di norma ad uno specifico spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell’evento di separazione consensuale, il quale sfugge alle connotazioni classiche sia dell’atto di donazione sia dell’atto di vendita” la mancata qualificazione dell’atto come oneroso o gratuito poi “non incide sulla giustificazione causale dell’attribuzione patrimoniale, che appunto risiede nella sistemazione dei rapporti tra gli ormai ex coniugi”. Va pertanto dato rilievo al tenore letterale della disposizione che, viste la funzione dell’accordo sopra ricordate, permette di concludere che il trasferimento dell’immobile è avvenuto direttamente con la sottoscrizione dell’accordo di separazione.

Cass. 27409/2019