In questi giorni di concitato susseguirsi di decreti e provvedimenti, si sta facendo largo tra gli operatori del settore l’idea che il riferimento all’art. 650 cp per sanzionare la violazione dell’obbligo del divieto di allontanamento dalla propria dimora per contenere il diffondersi del Coronavirus, non sia corretto e che in realtà la norma violata sia un’altra. Il richiamo all’art. 650 cp è contenuto esplicitamente nel DPCM dell’8 marzo 2020 ma sicuramente non si è tenuto conto che il nostro ordinamento contiene già una norma che si adatta molto meglio alla fattispecie contestata. E’ l’art. 260 del DL 23/02/1934 n. 6 (TU delle leggi sanitarie) che recita espressamente: “Chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell’uomo è punito con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da lire 40.000  a 800.000” (€ 20,00 – € 400,00).

La norma in effetti sembra fatta su misura e, pur essendo sempre una contravvenzione, l’applicazione avrebbe rilevanze pratiche non piccole. Non tanto per la misura della sanzione, ma soprattutto perché prevedendo la sanzione dell’arresto congiuntamente a quello dell’ammenda (e non disgiuntamente come nel caso del 650 cp) non sarebbe applicabile l’oblazione, restringendo quindi le strade per eliminare le conseguenze penali dell’eventuale condanna. Bisognerà vedere quindi come si regoleranno le Procure. E’ anche vero che in queste ore già si parla di nuove pesanti sanzioni e di norme penali pensate per l’emergenza.

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