di Lucia Izzo – Il reato di guida in stato di ebbrezzapuò essere commesso anche da colui che si mette alla guida di una bicicletta, in quanto mezzo che può interferire sulla regolarità e sicurezza della circolazione stradale.
Tuttavia, la condanna non può comportare anche lasospensione della patente di guida qualora il reato sia stato commesso mentre si era in sella a un velocipede, trattandosi di un mezzo per il quale non è richiesto alcun titolo abilitativo per la guida.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, IV sezione penale, nella sentenza n. 54032/2018 (qui sotto allegata) respingendo i ricorso avanzato dai difensori di un uomo, trovato a circolare a bordo di una bicicletta in stato di ebbrezza.

Il caso

L’uomo, che aveva patteggiato per aver violato l’art. 186 del Codice della Strada, si era visto dai giudici di merito anche sospendere la patente di guida per un anno.
In Cassazione ritiene che tale sanzione amministrativa accessoria non avrebbe dovuto essergli applicata essendo stato il fatto commesso mentre era alla guida di una bicicletta, mezzo per il quale non è previsto il rilascio di alcuna abilitazione.

Ciclista in stato di ebbrezza: è reato, ma

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