Importante decisione della Corte di Giustizia europea in materia di giudicato. Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Milano, nell’esaminare un’opposizione all’esecuzione promossa da un istituto di credito sulla base di un decreto ingiuntivo non opposto, verificato che tale decreto ingiuntivo trovava il suo fondamento in un contratto (fideiussione bancaria) contenente clausole vessatorie, ha inviato gli atti alla Corte di Giustizia, chiedendo se nella fattispecie prevalgano gli artt. 2909 cc e 647, 650 cpc che in pratica stabiliscono l’intangibilità del giudicato, oppure gli artt. 6 e 7 della direttiva 93/13  che invece consento una tutela molto ampia al consumatore in caso di clausole abusive.

La questione sembra (ed in realtà lo è) molto tecnica, ma ha grandi risvolti pratici. Fino ad oggi infatti il decreto ingiuntivo non opposto assumeva una portata molto ampia, rendendo praticamente intoccabile e incontestabile anche il contratto su cui questo si basava (mutuo, finanziamento, fideiussione ecc) anche se tale contratto fosse stato in tutto o in parte nullo.

La Corte di Giustizia, con sentenza del 17 maggio 2022, ha invece stabilito che le norme che tutelano i consumatori e sanciscono la nullità delle clausole vessatorie hanno sempre la prevalenza su quelle che tutelano il giudicato in caso di mancata opposizione a decreto ingiuntivo. Quindi da oggi sarà possibile, in determinati casi, mettere in discussione la richiesta economica del creditore-professionale,  chiedendo al giudice di disapplicare, anche in parte, il titolo esecutivo, effettuando una valutazione sulla validità del contratto di muto o qualsiasi altro contratto che costituisca la base per il debito.

Questo il principio espresso.

L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell’esecuzione non possa per il motivo che l’autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità successivamente controllare l’eventuale carattere abusivo di tali clausole. La circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come «consumatore» ai sensi di tale direttiva è irrilevante a tale riguardo.