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Source: Venditore responsabile anche se c’è la clausola «vista e piaciuta»

L’acquirente di auto usata è protetto dai vizi occulti anche se ha sottoscritto la clausola «nello stato come vista e piaciuta». Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 21204/16 del 19 ottobre scorso, che si è pronunciata in tal senso anche se i vizi non sono imputabili al venditore ma esclusivamente al costruttore.

I fatti risalgono all’aprile 2009, quando il consumatore che poi ha presentato il ricorso ha acquistato da una società in accomandita semplice una vettura dietro ampie e rassicuranti dichiarazioni verbali sul suo perfetto stato di funzionamento, rilasciate dal venditore in presenza di testimone. Nella stessa giornata, a velocità autostradale, la vettura accusava la rottura dell’avantreno non derivante da urto o collisione. Costo della riparazione: 2.850 euro, al netto di imposte.

Di fronte al diniego del venditore di concedere una riduzione del prezzo per vizio occulto, ai sensi dell’articolo 1490 del Codice civile, l’acquirente ricorreva al Giudice di pace di Milano, che accoglieva il ricorso stabilendo a suo favore il pagamento di 3.628 euro, oltre agli interessi e a 200 euro per fermo tecnico.

Nel ricorso in appello del venditore, il Tribunale di Milano, ribaltando il precedente giudizio, accoglieva la tesi del commerciante, annullando il risarcimento a favore dell’acquirente, che veniva anche condannato al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Secondo il Tribunale, il compratore che sottoscrive la clausola vista e piaciuta espressa in modo chiaro e corretto dichiara di accettare senza alcuna riserva il bene allo stato in cui appare, rinunciando alla garanzia per i vizi, anche occulti.

La Cassazione ha infine accolto l’ulteriore ricorso dell’acquirente, annullando con rinvio la sentenza d’appello: nell’ipotesi in esame, il Tribunale non ha tenuto conto che di per sé la clausola vista e piaciuta si intende riferita allo stato apparente del bene, percettibile e manifesto. Il Tribunale avrebbe inoltre ignorato che il senso letterale della clausola andava considerato alla luce dei principi contrattuali dell’equità e della buona fede contrattuale. In definitiva la Corte ha rigettato la tesi di quella parte di giurisprudenza che interpreta la clausola vista e piaciuta come impegno ad accettare il bene compravenduto senza alcuna riserva. Addirittura, il venditore è tenuto a garantire i vizi occulti imputabili anche «esclusivamente a vizi di costruzione».

La sentenza non tiene conto che l’acquisto è avvenuto da un venditore professionista: non cita il Codice del consumo, che dall’articolo 128 al 135 regola la garanzia legale sui vizi di produzione e di conformità dei beni di consumo (imponendo tra l’altro al venditore di consegnare all’acquirente un bene conforme alla descrizione fattagli), ma l’articolo 1490 del Codice civile, che vale anche nelle transazioni fra privati. Ciò è avvenuto perché nel ricorso si citava solo l’articolo 1490 e la questione se alla luce di esso la clausola vista e piaciuta sollevi o no il venditore dai vizi occulti. Il ricorso, inoltre, non verteva sulla prova che il venditore fosse professionista.