Capita a tutti di inciampare in strada. Non sempre però il risarcimento è dovuto.

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Buche stradali: il pedone deve provare il nesso causale non la pericolositàCassazione Civile, sez. VI-3, ordinanza 05/09/2016 n° 17625Di Elisa Ghizzi Pubblicato il 29/09/2016

 La Corte di Cassazione torna ad esaminare le problematiche sottese ai casi di danni a pedoni, originati dalle precarie condizioni del manto stradale, ed alle relative richieste di risarcimento avanzate nei confronti del Comune, quale responsabile per danno cagionato da cosa in custodia ex art. 2051 c.c. La Suprema Corte, investita del ricorso proposto avverso la sentenza con la quale la Corte d’Appello di Catanzaro aveva rigettato la domanda avanzata da un pedone, nei confronti del Comune di Bisignano, avente per oggetto il risarcimento dei danni patiti in seguito ad una caduta provocata dal manto stradale sconnesso, esamina il problema relativo all’onere probatorio a carico del danneggiato, distinguendo tra la prova del nesso di causalità e la prova della pericolosità della cosa. La prova circa l’intrinseca pericolosità della cosa, veniva invero ritenuta dalla Corte d’Appello, determinante ai fini dell’accoglimento della domanda, in assenza della quale, pur essendo provato il legame causale tra la cosa e il danno, veniva rigettata l’istanza di risarcimento proposta dalla parte attrice, danneggiata dal sinistro.