Fonte: Anatocismo bancario: il CICR detta le nuove regole | Altalex
CICR, delibera 03/08/2016 n° 343Di Leonardo Serra Pubblicato il 26/09/2016
Con delibera del 3 agosto 2016, n. 343, il Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) ha emanato le nuove disposizioni attuative dell’art. 120, comma 2, del D.lgs 1 settembre 1993, n. 385 (T.U.B.), così come modificato dall’art. 17 bis del D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito nella Legge 8 aprile 2016, n. 49, che sembra porre la parola fine al tema dell’anatocismo bancario, il quale è stato oggetto negli ultimi anni di un complesso dibattito dottrinale e giurisprudenziale su cui è ancora una volta intervenuto il legislatore [1].L’art. 120 T.U.B., nella sua nuova formulazione, attribuisce difatti al CICR il potere di modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria [2].È innanzitutto necessario
osservare che l’ambito di applicazione della delibera riguarda, sotto il profilo soggettivo, i rapporti bancari conclusi tra i clienti, vale a dire qualsiasi soggetto che ha in essere un rapporto contrattuale con un intermediario, con le banche, gli intermediari finanziari di cui all’art. 106 T.U.B. e gli altri soggetti abilitati ad erogare a titolo professionale finanziamenti disciplinati dal Titolo VI del T.U.B..Da un punto di vista oggettivo, le operazioni interessate dalle disposizioni attuative contenute nella delibera sono:le operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito ivi compresi i finanziamenti a valere su carte di credito;i rapporti di conto corrente;i rapporti di conto di pagamento, così come definito dall’art. 1, comma 1, lettera l), del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 [3];le aperture di credito regolate in conto corrente ex art. 2, comma 1, lett. a), del D.M. 30 giugno 2012, n. 644 [4];le aperture di credito regolate in conto di pagamento anche quando la disponibilità sul conto, nella forma ex art. 1842 c.c., è generata da operazioni di anticipo su crediti e documenti;gli sconfinamenti ex art. 2, comma 1, lett. b), c) e d), del D.M. 30 giugno 2012, n. 644 [5].Fatta questa doverosa premessa, è possibile entrare più specificatamente nel merito dell’oggetto della delibera.Per quanto concerne le operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito, l’art. 3, comma 1 e 2 della delibera CICR 3 agosto 2016, n. 343 stabilisce infatti che gli interessi debitori non possono produrre interessi con la sola eccezione degli interessi di mora, in conformità a quanto prescritto dai principi generali fissati dall’art. 1194 c.c., nonché dall’art. 1234 c.c. e dall’art. 1284 c.c.Con riferimento invece ai rapporti di conto corrente o di conto di pagamento, l’art. 3, comma 3, della delibera prescrive che:gli intermediari debbono assicurare ai clienti la stessa periodicità, comunque non inferiore ad un anno, nel conteggio degli interessi creditori e debitori;gli interessi debbono essere conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti;il conteggio degli interessi deve essere invece effettuato il 31 dicembre per i contratti stipulati nel corso dell’anno.L’art. 4 della delibera CICR 3 agosto 2016, n. 343 passa poi a trattare il regime degli intessi maturati in relazione ai contratti di apertura di credito regolate in conto corrente o conto di pagamento ed agli sconfinamenti.Per questa tipologia di operazioni, gli interessi debitori vanno conteggiati al 31 dicembre di ciascun anno con una periodicità non inferiore ad un anno.Gli interessi debitori debbono essere inoltre contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale.L’art. 4 della delibera disciplina poi la questione del saldo periodico della sorte capitale ed il connesso regime di capitalizzazione degli interessi, prescrivendo che:gli interessi debitori divengono esigibili il 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati;gli intermediari devono però concedere ai clienti un periodo di 30 giorni, decorrenti dal ricevimento delle comunicazioni previste dall’art. 119 del od art. 126 – quater, comma 1, lett. b), del T.U.B. [6], prima che gli interessi maturati divengano esigibili;il termine di 30 giorni può essere derogato contrattualmente tra le parti soltanto in senso più favorevole per il cliente.Alla luce di quanto disposto dall’art. 120, comma 2, lett. b, del T.U.B. e dell’art. 4, comma 5, della delibera, il cliente ha la possibilità di autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto nel momento in cui questi ultimi divengono esigibili.La somma addebitata deve essere in questo caso imputata come sorte capitale ed è comunque fatta salva la possibilità per il cliente di revocare, in qualsiasi momento, l’autorizzazione a condizione che non abbia ancora avuto luogo l’addebito dell’importo.È inoltre data la possibilità di concordare contrattualmente che i fondi accreditati sul conto dell’intermediario e destinati ad affluire sul conto del cliente sul
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