Interessante sentenza del Tribunale di Vicenza del 24/09/2020 (Presidente Giuseppe Limitone) che applica in maniera ampia e liberale i criteri stabiliti dalla legge 3/2012 sul sovraindebitamento, interpretandola anche in base ai principi del Codice della crisi di (speriamo) prossima attuazione. Nel caso di specie un istituto bancario si era opposto all’omologa del piano del consumatore (che evidentemente aveva decurtato sensibilmente il capitale residuo) chiesto da un’insegnante con un debito complessivo tutto sommato non altissimo (82.000 euro circa) e uno stipendio di circa 1.850,00 euro mensili e quindi in teoria sufficiente per gestire la rata del mutuo. Il Tribunale, respingendo il ricorso e confermando quindi l’omologa del piano, enuncia alcuni importanti principi:

–   la situazione di sovraindebitamento non va misurata in valori assoluti, “quanto in termini di concreta sostenibilità del debito rateizzato mensile a fronte del reddito, rapportato al fondamentale bisogno, che ha rilievo costituzionale (cfr. gli artt. 2 e 3 Cost.), di condurre un’esistenza libera e dignitosa, che è una delle condizioni basilari di uguaglianza sostanziale tra gli individui“. Nel caso di specie il reddito era intaccato in maniera sostanziale dalle cure per la sclerosi multipla da cui la ricorrente è affetta.

– la meritevolezza, criterio fondamentale per l’ammissione alla procedura, non è esclusa dalla ludopatia da cui è affetta la ricorrente anzi, trattandosi di una situazione patologica documentata, rafforza e giustifica l’accesso alla procedura

– va poi sempre tenuto presente un favor debitoris che, che tra gli principi, porta ad applicare anticipatamente i criteri del nuovo codice della crisi che tra i parametri che impediscono l’accesso alle procedure da sovraindebitamento non richiede più la colpa “generica”, ma solo la colpa grave, abbassando pertanto notevolmente la soglia di responsabilità per accedere alla procedura.

– La mancanza di merito creditizio (il fatto cioè che il debitore abbia fatto ricorso sproporzionato al credito) non può essere imputato al debitore, ma alla banca stessa, che ha tutti gli strumenti per valutare se un soggetto sia o meno finanziabile.

La sentenza sopra commentata è esemplare perché sintetizza bene, a mio parere, lo spirito con cui è stata promulgata la legge 3/2012, ma nello stesso tempo ne mostra anche i limiti,  se si considerano le divergenze interpretative a cui questa è soggetta. Quello che voglio dire è che lo stesso caso sottoposto al Tribunale di Vicenza probabilmente dinanzi ad un nostro Tribunale non avrebbe avuto lo stesso trattamento. La diversità di interpretazione e applicazione di una norma da parte dei singoli giudici di merito e di legittimità è, al di là della frase che si trova scritta sopra lo scranno del giudice, un fenomeno normale ed entro certi limiti fisiologico. Tali divergenze tendano però ad aumentare e a diventare quasi patologiche quando la norma da applicare è lacunosa e incompleta, come attualmente è la legge 3/2012. Questa incertezza è quella che secondo me limita l’accesso alle tutele delle procedure da sovraindebitamento, che in questi tempi potrebbero svolgere un compito importante per il superamento della crisi economica che stiamo già affrontando e che nei prossimi mesi si farà sicuramente sentire in maniere più decisa.

La sentenza è stata pubblicata sul sito sito ILCASO.it

Tribunale Vicenza 24-09-2020