Due soci di un S.n.c. fallita nel 2010, a seguito della chiusura del fallimento ottengono di essere esdebitati. L’esdebitazione è quel procedimento per cui alla chiusura del fallimento, il “tribunale dichiara inesigibili nei confronti del debitore già dichiarato fallito i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente” (art. 143 L.F.). L’Agenzia delle Entrate, nonostante la dichiarazione di esdebitazione, agisce nei confronti dei soci per il pagamento di un debito erariale rimasto impagato di € 968.000,00 derivanti da cartelle esattoriali riguardanti gli anni d’imposta 2008-2009 e notificate negli anni tra il 2013-2015, successivamente all’apertura del fallimento. La tesi dell’Agenzia delle Entrate è che essendo state notificate le cartelle successivamente all’apertura, il credito tributario si sarebbe concretizzato solo successivamente e pertanto non rientrerebbero tra i debiti concorsuali.
La Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia ha però dato ragione ai ricorrenti, annullando le cartelle. E’ infatti principio pacifico che “… non può considerarsi sorta dopo il decreto di apertura del procedimento di concordato (o in generale del fallimento ndr) ed essere coattivamente eseguita sul patrimonio del debitore, una ragione di credito che trovi il proprio fondamento in un fatto costitutivo verificatosi in epoca anteriore, anche se la sentenza che accerti il relativo diritto fatto valere in giudizio sia passata in giudicato in data successiva a tale decreto” (Cass. 17637/2007).
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