Un società propone opposizione al preavviso di iscrizione ipotecaria sul presupposto della mancata notifica degli atti presupposti (la cartella esattoriale). Equitalia si costituisce eccependo la tardività di tale opposizione in quanto proposta oltre il termine di 20 giorni previsto dall’art. 617 cpc (opposizione agli atti esecutivi). Tale impostazione viene condivisa dal Tribunale che ritiene improcedibile il ricorso.
La Suprema Corte, con ordinanza 29132 del 11/11/2019, cassa la sentenza rilevando che questa non tiene conto di altra sentenza delle SU secondo la quale l’iscrizione ipotecaria effettuata dal concessionario alla riscossione non rappresenta atto esecutivo. Stesso discorso vale anche per il fermo amministrativo (SU 15354 del 22/07/2015) che è misura puramente afflittiva, alternativa all’esecuzione. Ne deriva che “Logico corollario della esclusione della natura di atti dell’esecuzione forzata del fermo e della iscrizione di ipoteca è che il giudizio di impugnazione (non solo del fermo ma anche) della iscrizione di ipoteca si qualifica come azione di accertamento negativo e che, dunque, ad esso si applicano le regole del processo ordinario di cognizione e non la disciplina delle opposizioni esecutive.”