L’affermazione è contenuta nella recente ordinanza della Cassazione n 30392 del 21 novembre 2019. Il principio, che all’apparenza contrasta con quanto spesso si legge sulla necessità dell’unanimità per la modifica delle tabelle contrattuali e dei conseguenti criteri di ripartizione delle spese, in realtà corrisponde a quanto stabilito nel 2010 dalle Sezioni Unite secondo le quali “In tema di condominio, l’atto di approvazione delle tabelle millesima/i, al pari di quello di revisione delle stesse, non ha natura negoziale; ne consegue che il medesimo non deve essere approvato con il consenso unanime dei condomini, essendo a tal fine sufficiente la maggioranza qualificata di cui all’art.1136 secondo comma c.c.” (Cass. Sez.U, Sentenza n.18477 del 09/08/2010). La regola dettata dalla Suprema Corte va però va contestualizzata e approfondito. La sentenza 18477 ha infatti precisato che la modifica delle tabelle può esser di due tipi: avere carattere ricognitivo, cioè semplicemente limitarsi ad un adeguamento matematico dovuto ad es. ad una diversa ripartizione delle unità abitative, oppure derogatorio rispetto ai principi legali. nel primo caso sono sufficienti le maggioranze di cui all’art. 1136 comma 2. altrimenti è necessario l’unanimità. La regola del resto è contenuta anche nell’art 69 delle disp. att. del codice civile