Lo stato di insolvenza è un presupposto oggettivo comune a tutte le procedure concorsuali, ma la definizione data dall’articolo 5 della legge fallimentare può prestarsi a diversi gradi di intensità e a vari tipi di manifestazione.

Secondo l’art 5 della legge fallimentare infatti “lo stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”; leggendo l’articolo si può dunque affermare che l’impossibilitò ad adempiere alle proprie obbligazioni può manifestarsi in due modi: con l’inadempimento puro e semplice alle proprie obbligazioni, oppure con il verificarsi di altri fatti che dimostrano che l’imprenditore non è più in grado di adempiere alle proprie obbligazioni.

Ai fini dell’accertamento dello stato di insolvenza la prima ipotesi è chiara e facilmente verificabile, mentre nella seconda ipotesi rientrano tutti i casi di impossibilità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni: particolare e è opportuno sottolineare che anche la notevole differenza tra entrate ed uscite presenti nel bilancio è considerata indice rilevatore dello stato di insolvenza.

Di conseguenza possiamo affermare che lo stato di insolvenza può derivare anche da una valutazione delle condizioni economiche necessarie all’esercizio di attività economiche identificabile con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all’impresa e non solo dal semplice inadempimento.

Chiara sul punto la Suprema Corte, la quale in una recente sentenza (Cass., civ. sez. I, del 10 maggio 2019, n. 12561) sostiene che “lo stato di insolvenza del debitore non richiede la totale cessazione dei pagamenti, ma sussiste quando l’imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un’impresa commerciale, anche se l’attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili”.

E’ però doveroso evidenziare che questo orientamento della Suprema Corte potrebbe subire un cambiamento con l’entrata in agosto del nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza, anche tenendo conto dei nuovi indici di allerta che costituiscono una delle principali novità della nuova disciplina.

Cass. 12562/2019