Lungo e articolato provvedimento del Tribunale di La Spezia che in un procedimento relativo ad un accordo di ristrutturazione ha argomentato nel senso che l’IVA è sicuramente falcidiabile, partendo dalla nota sentenza della CGUE, nonostante l’esplicito divieto di legge. L’interpretazione è sicuramente conforme allo spirito delle altre procedure concorsuale e apre interessanti prospettive.


N. 9/2018 ADR
TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Il Giudice dott. Gabriele Giovanni Gaggioli,
vista la proposta di accordo di composizione della crisi ex artt. 6 ss Legge 3/2012 depositata in data 01.06.2018 da
visto il proprio provvedimento in data 29.06.2018,
vista la memoria depositata in data 16.07.2018 da
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-premesso che quale sovra-indebitata, in data 01.06.2018 depositava proposta di accordo di composizione della crisi.
La proposta prevede che l’impresa individuale di titolarità di (“La Perla di avente ad oggetto servizi di pulizia) continui la propria attività, e l’utilizzo dei relativi proventi, stimati in Euro 1.500,00 mensili, per il pagamento dei creditori come segue: pagamento integrale dei crediti prededucibili, entro 12 mesi dal passaggio in giudicato del decreto di omologa (onere piano Euro 12.000,00); pagamento integrale dei crediti con privilegio generale ex art. 2751bis n. 1 cc, entro 12 mesi dal passaggio in giudicato del decreto di omologa (onere piano Euro 26.092,76); pagamento integrale del credito a titolo di ritenute con privilegio generale ex art. 2752 cc, entro 12 mesi dal passaggio in giudicato del decreto di omologa (onere piano Euro 1.100,00); pagamento integrale del creditore ipotecario Ubi Banca spa (creditore in forza di finanziamento derivante da contratto di mutuo), secondo il piano di ammortamento contrattuale già in corso (360 rate a decorrere dall’aprile 2010), con garanzia fideiussoria prestata da David
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Coppa, marito di e già co-obbligato in forza del medesimo contratto di mutuo (onere piano Euro 297.857,12); pagamento nella misura del 13% degli ulteriori crediti con privilegio generale, ivi compreso quello relativo all’imposta sul valore aggiunto (c.d. debito iva), entro 60 mesi dal passaggio in giudicato del decreto di omologa (creditori costituenti la classe 1, onere piano Euro 54.470,24); pagamento nella misura del 5% dei crediti chirografari, entro 60 mesi dal passaggio in giudicato del decreto di omologa (creditori costituenti la classe 2, onere piano Euro 1.579,91);
-premesso che questo Giudice, con provvedimento del 29.06.2018, rilevava quanto segue circa la sussistenza dei requisiti previsti per l’ammissione della proposta di accordo di composizione della crisi dagli artt. 7, 8 e 9 Legge 3/2012 (richiamati dall’art. 10 Legge 3/2012 in punto di verifiche preliminari del Giudice prima dell’ammissione del procedimento e della successiva convocazione dei creditori): in base alla documentazione in atti non risulta adempiuto da parte del proponente l’incombente di cui all’art. 9 co. 1 secondo periodo Legge 3/2012; in base alla documentazione in atti non risulta adempiuto da parte del proponente l’incombente di cui all’art. 9 co. 3 Legge 3/2012; la previsione del pagamento solo parziale del c.d. debito iva si pone in contrasto con l’art. 7 co. 1 terzo periodo Legge 3/2012; la moratoria ultra-annuale dei crediti con prelazione si pone in contrasto con il disposto dell’art. 8 co. 4 Legge 3/2012.
Veniva assegnato a termine di 15 giorni per il deposito di osservazioni e documentazione integrativa ai sensi dell’art. 9 co. 3ter Legge 3/2012;
-premesso che in data 16.07.2018 depositava memoria difensiva ed ulteriore documentazione integrativa.
esponeva di avere provveduto nelle more all’adempimento degli incombenti previsti dagli artt. 9 co. 1 secondo periodo Legge 3/2012 e 9 co. 3 Legge Firmato Da: GAGGIOLI GABRIELE GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6e2663b8e98f85116b6b43ba3f497b14
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3/2012, come da documentazione allegata alla memoria. La proponente deduceva in diritto che la proposta di accordo era ammissibile pur prevedendo la soddisfazione solo parziale del debito iva, considerato che la più recente giurisprudenza (Corte di Giustizia dell’Unione Europea seconda sezione sentenza del 07.04.2016 pronunciata nella causa C-546/2014, Corte di Cassazione a Sezioni Unite sentenza n. 26988/2016) e gli ultimi interventi normativi (art. 1 comma 81 Legge 232/2016 che ha modificato l’art. 182ter Rd 267/1942) consentono di affermare quale principio generale, applicabile a tutte le procedure previste dalla legislazione nazionale per la composizione concordata delle situazioni di insolvenza, quello della soddisfazione in misura anche solo parziale del debito per omesso pagamento dell’imposta sul valore aggiunto. La proponente deduceva in diritto che la proposta era ammissibile pur prevedendo una moratoria ultra-annuale per la soddisfazione dei crediti privilegiati, considerato quanto già esposto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 20388/2014) rispetto alle procedure di concordato preventivo ex artt. 160ss Rd 267/1942, le quali devono ritenersi ammissibili pur in presenza di un pagamento dilazionato dei creditori privilegiati, comportando la dilazione del pagamento non l’inammissibilità della proposta bensì il diritto dei creditori prelazionari dilazionati di partecipare in ogni caso al voto sul piano concordatario ex artt. 174 ss Rd 267/1942.
chiedeva di essere ammessa ai benefici della Legge 3/2012;
-osservato quanto segue in merito all’adempimento da parte del sovra-indebitato dell’incombente di cui all’art. 9 co. 1 terzo periodo Legge 3/2012.
L’art. 9 co. 1 terzo periodo Legge 3/2012 prevede: “La proposta, contestualmente al deposito presso il tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve essere presentata, a cura dell’organismo di composizione della crisi, all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del
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proponente e contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale e l’indicazione di eventuali contenziosi pendenti”
ha depositato, in allegato alla memoria del 16.07.2018, la comunicazione della proposta di accordo di composizione della crisi effettuata in data 16.07.2018 dall’organismo di composizione della crisi nei confronti dell’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di La Spezia.
L’incombente di cui all’art. 9 co. 1 terzo periodo Legge 3/2012 è stato quindi regolarmente adempiuto da
-osservato quanto segue in merito all’adempimento da parte del sovra-indebitato dell’incombente di cui all’art. 9 co. 3 Legge 3/2012.
L’art. 9 co. 3 Legge 3/2012 prevede “Il debitore che svolge attività d’impresa deposita altresì le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all’originale”.
unitamente alla proposta di accordo dell’01.06.2018, aveva depositato le dichiarazioni dei redditi riferite agli anni 2014, 2015, 2016. La proponente, in allegato alla memoria del 16.07.2018, ha depositato i registri iva riferiti agli anni 2014, 2015, 2016, gli studi di settore riferiti agli anni 2014, 2015, 2016, il libro cespiti dell’impresa, ed altresì dichiarazione sottoscritta dalla medesima che “consapevole che chiunque rende dichiarazioni false o mendaci ovvero forma atti documenti falsi, ovvero ne fa uso, è punito a norma delle leggi penali vigenti ai sensi dell’articolo 24 della Legge n.159/2011 e decade dei benefici eventualmente ottenuti, ai sensi dell’art. 25 della Legge n 159/2011, sotto la propria responsabilità, Dichiara che la copia delle dichiarazioni dei redditi, già allegate all’accordo di composizione della crisi piano, degli studi di settore, libro cespiti e dichiarazioni iva, allegate alle memoria integrativa, sono conformi agli originali conservati dalla sottoscritta”.
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L’incombente di cui all’art. 9 co. 3 Legge 3/2012 è stato quindi regolarmente adempiuto da
-osservato quanto segue in merito alla soddisfazione parziale del debito iva prevista dalla proposta di accordo avanzata da (si prevede in particolare il pagamento del debito iva nella misura del 13% entro 60 mesi dal passaggio in giudicato del decreto di omologa).
L’art. 7 co. 1 terzo periodo Legge 3/2012 recita “Presupposti di ammissibilità. In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, all’imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevede esclusivamente la dilazione del pagamento”. La norma indica espressamente che è inammissibile la proposta di accordo di composizione della crisi che preveda la soddisfazione parziale del debito per omesso pagamento dell’imposta sul valore aggiunto (come appunto la proposta avanzata da
Questo Giudice deve verificare la legittimità della disposizione normativa di cui all’art. 7 co. 1 terzo periodo Legge 3/2012 e le relative conseguenze rispetto alla presente procedura.
*In primo luogo, è necessario verificare la titolarità della potestà legislativa in materia di imposta sul valore aggiunto (o iva).
L’art. 4 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea prevede “L’Unione ha una competenza concorrente con quella degli Stati membri nei principali seguenti settori: a) mercato interno […]”.
La correlazione tra l’imposta sul valore aggiunto ed il mercato interno dell’Unione Europea emerge in riferimento a plurimi profili.
Si consideri che l’iva, quale imposizione fiscale sul volume d’affari delle imprese commerciali e delle attività professionali presenti nel territorio dell’Unione Europea, incide significativamente sulle condizioni di concorrenza nell’ambito del medesimo territorio. Firmato Da: GAGGIOLI GABRIELE GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6e2663b8e98f85116b6b43ba3f497b14
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Trattasi di circostanza esplicitata dallo stesso legislatore comunitario nei propri interventi normativi, ed in specie nella Direttiva 2006/112/CE (adottata dal Consiglio dell’Unione Europea in data 28.11.2006 e relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto), quarto considerando: “La realizzazione dell’obiettivo di instaurare un mercato interno presuppone l’applicazione, negli Stati membri, di legislazioni relative alle imposte sul volume d’affari che non falsino le condizioni di concorrenza e non ostacolino la libera circolazione delle merci e dei servizi. E’ pertanto necessario realizzare un’armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sul volume di affari mediante un sistema di imposta sul valore aggiunto (IVA), al fine di eliminare, per quanto possibile, i fattori che possono falsare le condizioni di concorrenza, tanto sul piano nazionale quanto sul piano comunitario”.
Si aggiunga che il gettito fiscale rappresentato dall’imposta sul valore aggiunto, trattandosi di imposta sul volume d’affari dell’impresa o professione, deriva dal funzionamento del mercato interno dell’Unione Europea, ed in tal senso l’imposta sul valore aggiunto (o meglio un’aliquota della stessa imposta come applicata dai singoli Stati membri) costituisce risorsa propria dell’Unione Europea.
L’art. 311 terzo paragrafo del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea prevede: “Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, all’unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta una decisione che stabilisce le disposizioni relative al sistema delle risorse proprie dell’Unione. In tale contesto è possibile istituire nuove categorie di risorse proprie o sopprimere una categoria esistente. Tale decisione entra in vigore solo previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali”. La decisione del Consiglio dell’Unione Europea del 29.09.2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità Europee, prevede all’art. 2 co. 1 lettera c): “Costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio dell’Unione europea le entrate Firmato Da: GAGGIOLI GABRIELE GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6e2663b8e98f85116b6b43ba3f497b14
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provenienti: […] c) dall’applicazione di una aliquota uniforme, valida per tutti gli Stati membri, agli imponibili IVA armonizzati, determinati secondo regole comunitarie […]”.
La materia dell’imposta sul valore aggiunto appartiene quindi alla potestà legislativa concorrente dell’Unione Europea e degli Stati membri.
*In secondo luogo, è necessario verificare i rapporti tra gli atti normativi adottati dall’Unione Europea e quelli adottati dallo Stato italiano, come concorrenti nel disciplinare l’imposta sul valore aggiunto.
L’art. 2 co. 2 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea prevede per le ipotesi di competenza concorrente tra Unione Europea e legislazione nazionale: “Quando i Trattati attribuiscono all’Unione una competenza concorrente con quella degli Stati membri in un determinato settore, l’Unione e gli Stati membri possono legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in tale settore. Gli Stati membri esercitano la loro competenza nella misura in cui l’Unione non ha esercitato la propria. Gli Stati membri esercitano nuovamente la loro competenza nella misura in cui l’Unione ha deciso di cessare di esercitare la propria”. E l’art. 5 commi 3 e 4 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea dispone: “3. In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l’Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell’azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione. Le istituzioni dell’Unione applicano il principio di sussidiarietà conformemente al protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. I parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo la procedura prevista in detto protocollo. 4. In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell’azione dell’Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati. Firmato Da: GAGGIOLI GABRIELE GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6e2663b8e98f85116b6b43ba3f497b14
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Le istituzioni dell’Unione applicano il principio di proporzionalità conformemente al protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità”.
In conformità alla natura concorrente delle potestà legislative dell’Unione Europea e degli Stati membri, l’Unione Europea si è limitata ad indicare i principi generali a cui devono obbligatoriamente uniformarsi le legislazioni degli Stati membri nella disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, mentre gli Stati membri sono vincolati all’adozione degli specifici atti legislativi nazionali volti all’esecuzione degli obblighi (di principio) stabiliti dall’Unione Europea. Ne consegue che i principi generali indicati dall’Unione Europea delimitano l’autonomia legislativa dello Stato membro, il quale può introdurre nell’ordinamento nazionale la specifica disciplina dell’imposta sul valore aggiunto da esso ritenuta più opportuna, purché nei limiti in cui la stessa disciplina non si ponga in contrasto con i principi stabiliti dall’Unione Europea, ed anzi ne garantisca l’attuazione.
Il rapporto tra legislazione dell’Unione Europea e legislazioni nazionali in materia di imposta sul valore aggiunto è esplicitato sia dalla normativa dell’Unione Europea sia dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Sul piano normativo si consideri quanto segue.
Gli interventi normativi dell’Unione Europea nella materia dell’imposta sul valore aggiunto si sono svolti con atti di normazione secondaria aventi forma di direttiva, ed in specie dapprima con la direttiva 67/277/CEE del Consiglio della Comunità economica europea dell’11.04.1967 e successivamente con la direttiva 2006/112/CE del Consiglio dell’Unione Europea in data 28.11.2006. E l’art. 288 co. 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea prevede “La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi”. Firmato Da: GAGGIOLI GABRIELE GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6e2663b8e98f85116b6b43ba3f497b14
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Inoltre, la direttiva n. 2006/112/CE prevede al sessantacinquesimo considerando: “Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri per i motivi sopraccitati e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà stabilito dall’art. 5 del Trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo”.
Sul piano giurisprudenziale, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha ripetutamente affermato che, nell’ambito del sistema comune dell’iva, gli Stati membri sono tenuti a garantire il rispetto dei principi previsti dall’Unione Europea, pur rimanendo liberi di scegliere le concrete modalità di attuazione degli stessi (Corte di Giustizia C-132/06, C-500/10, C-546/14).
I principi in materia di imposta sul valore aggiunto stabiliti dall’Unione Europea sono costituti dal principio di effettività della riscossione e dal principio di neutralità fiscale.
Il principio di effettività della riscossione impone allo Stato membro di adottare misure idonee all’efficace prelievo dell’imposta sul valore aggiunto presso i contribuenti.
Il principio di neutralità fiscale impone allo Stato membro di non creare diseguaglianze significative tra i contribuenti.
Trattasi di principi che rinvengono la loro ratio nell’esigenza di creare un mercato interno all’Unione europea senza distorsioni della concorrenza tra operatori economici, garantendo al contempo che dal mercato interno derivi il gettito fiscale costituente risorsa propria dell’Unione Europea (ed infatti, proprio le esigenze di tutela sia della concorrenza nel mercato interno sia del gettito fiscale derivante dal medesimo mercato interno giustificano la potestà legislativa concorrente dell’Unione Europea in materia di imposta sul valore aggiunto). E trattasi di principi che sono affermati sia dalla legislazione dell’Unione Europea sia dalle pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Firmato Da: GAGGIOLI GABRIELE GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6e2663b8e98f85116b6b43ba3f497b14
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La direttiva 2006/112/CE prevede al quarto considerando “La realizzazione dell’obiettivo di instaurare un mercato interno presuppone l’applicazione, negli Stati membri, di legislazioni relative alle imposte sul volume di affari che non falsino le condizioni di concorrenza e non ostacolino la libera circolazione delle merci e dei servizi. E’ pertanto necessario realizzare un’armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sul volume di affari mediante un sistema di imposta sul valore aggiunto (IVA), al fine di eliminare, per quanto possibile, i fattori che possono falsare le condizioni di concorrenza, tanto sul piano nazionale quanto sul piano comunitario”. Ed al quinto considerando “Un sistema d’IVA raggiunge la maggior semplicità e neutralità se l’imposta è riscossa nel modo più generale possibile e se il suo ambito di applicazione abbraccia tutte le fasi della produzione e della distribuzione, nonché il settore delle prestazioni di servizi. Di conseguenza, è nell’interesse del mercato interno e degli Stati membri adottare un sistema comune la cui applicazione comprenda altresì il commercio al minuto”. Ed al settimo considerando “Il sistema comune d’IVA dovrebbe portare, anche se le aliquote e le esenzioni non sono completamente armonizzate, ad una neutralità dell’imposta ai fini della concorrenza nel senso che, nel territorio di ciascuno Stato membro, sui beni e sui servizi di uno stesso tipo gravi lo stesso carico fiscale, a prescindere dalla lunghezza del circuito di produzione e distribuzione”.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, seconda sezione, con sentenza del 07.04.2016 nella causa C-546/14, ha inoltre affermato “A tale riguardo occorre ricordare che dagli articoli 2, 250, paragrafo 1, e 273 della direttiva IVA nonché dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE emerge che gli Stati membri hanno l’obbligo di adottare tutte le misure legislative e amministrative atte a garantire il prelievo integrale dell’IVA nel loro territorio (sentenze Commissione/Italia, C 132/06, EU:C:2008:412, punto 37; Belvedere Costruzioni, C 500/10, EU:C.2012:186, punto 20; Akerberg Fransson, C 617/10, EU:C:2013:105, punto 25, e WebMindLicenses, C 419/14, EU:C:2015:832, punto 41). […] Tale libertà è tuttavia limitata Firmato Da: GAGGIOLI GABRIELE GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6e2663b8e98f85116b6b43ba3f497b14
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dall’obbligo di garantire una riscossione effettiva delle risorse proprie dell’Unione e da quello di non creare differenze significative nel modo di trattare i contribuenti, e questo sia all’interno di uno degli Stati membri che nell’insieme dei medesimi. La direttiva IVA deve essere interpretata in conformità al principio di neutralità fiscale inerente al sistema comune dell’IVA, in base al quale operatori economici che effettuino operazioni uguali non devono essere trattati diversamente in materia di riscossione dell’IVA. Ogni azione degli Stati membri riguardante la riscossione dell’IVA deve rispettare tale principio (v., in tal senso, sentenze Commissione/Italia, C 132/06, EU:C:2008:412, punto 39; Commissione/Germania, C 539/09, EU:C:2011:733, punto 74, e Belvedere Costruzioni, C 500/10, EU:C:2012:186, punto 22)”.
Il legislatore nazionale, nella disciplina di dettaglio relativa all’imposta sul valore aggiunto, è quindi vincolato all’osservanza dei principi di effettività della riscossione e di neutralità fiscale indicati dall’Unione Europea.
*In terzo luogo, devono essere esaminati i poteri del Giudice di disapplicazione della legislazione nazionale in contrasto con il diritto dell’Unione Europea.
La Corte Costituzionale, sino dalle sentenze nn. 170/1984, 47/1985 e 48/1985, ha affermato che l’ordinamento giuridico dello Stato e l’ordinamento giuridico dell’Unione Europea, pur distinti ed autonomi, sono tra loro necessariamente coordinati, nel senso che ciascuno di essi, nella rispettiva sfera di competenza legislativa, produce regole vincolanti immediatamente applicabili sul territorio dello Stato membro. E nell’ipotesi di normativa dell’Unione Europea immediatamente applicabile, emanata dall’Unione Europea nel rispetto dei propri limiti di competenza legislativa, il Giudice dello Stato membro è tenuto a procedere all’applicazione della stessa. In particolare, in ipotesi di contrasto tra il diritto dell’Unione Europea direttamente applicabile e la legislazione nazionale, ciò non comporta l’abrogazione (tacita) della normativa interna (posto che il conflitto normativo non si crea Firmato Da: GAGGIOLI GABRIELE GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6e2663b8e98f85116b6b43ba3f497b14
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all’interno di un medesimo ordinamento giuridico ma interessa due ordinament giuridici tra loro distinti), bensì obbliga il Giudice alla disapplicazione della normativa interna ed alla conseguente applicazione della normativa dell’Unione Europea.
La Corte Costituzionale, con le sentenze nn. 113/1985 e 389/1989, ha altresì affermato che costituiscono normativa dell’Unione Europea, direttamente applicabile dal Giudice dello Stato membro, i principi dell’ordinamento dell’Unione Europea come riportati negli atti normativi dell’Unione Europea oppure esposti in via interpretativa dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, qualora sia possibile trarre dagli stessi situazioni giuridiche direttamente tutelabili in giudizio. In particolare, la disapplicazione della normativa interna in contrasto con i principi dell’Unione Europea è necessaria anche nei casi di concorrenza tra legislazione nazionale e legislazione dell’Unione Europea, nei quali l’Unione Europea si sia limitata ad indicare i principi vincolanti per la normativa nazionale di dettaglio, nell’ipotesi in cui la normativa nazionale si ponga in contrasto con il principi che invece avrebbero dovuto essere attuati dal legislatore nazionale.
Si consideri infatti che la sentenza della Corte Costituzionale n. 113/1985 espone “Diverso é il caso di specie. Lo stesso diritto comunitario dischiude al legislatore statale la possibilità di regolare, in assenza di una disciplina appositamente dettata dagli organi della C.E.E., l’esercizio del diritto al rimborso. L’ordinamento del Mercato Comune esige però che l’assetto dato da ciascuno Stato membro alla materia si uniformi a certi criteri: e appunto tali criteri la Corte della C.E.E. ha, per quanto qui interessa, compiutamente formulato, pronunciandosi con puntuale riferimento alla traslazione su altri soggetti dell’onere indebitamente riscosso e alla disciplina della relativa prova. Le statuizioni da essa poste in proposito non sono, come vorrebbe l’Avvocatura, insuscettibili di immediata applicazione da parte dei nostri giudici. La sopra richiamata pronunzia del giudice comunitario ha, al contrario, precisato come, e fin dove, la legge nazionale possa incidere Firmato Da: GAGGIOLI GABRIELE GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6e2663b8e98f85116b6b43ba3f497b14
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sul regime della ripetizione delle somme versate in violazione dell’ordinamento del M.E.C.. Spetta dunque al giudice ordinario accertare, alla stregua dei criteri stabiliti dalla Corte di Giustizia che é interprete qualificata del Trattato di Roma e della normazione da esso derivata, se il diritto al rimborso vada riconosciuto agli importatori senza tener conto delle qui censurate disposizioni della legge nazionale”.
E si consideri altresì quanto esposto dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 389/1989: “In sintesi, la norma comunitaria che sta a fondamento del decreto impugnato è data dagli artt. 52 e 59 del Trattato come interpretati dalla sentenza 14 gennaio 1988, in causa 63/86, resa dalla Corte di giustizia delle Comunità europee ai sensi dell’art. 169 del Trattato istitutivo […]
Poiché ai sensi dell’art. 164 del Trattato spetta alla Corte di giustizia assicurare il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione del medesimo Trattato, se ne deve dedurre che qualsiasi sentenza che applica e/o interpreta una norma comunitaria ha indubbiamente carattere di sentenza dichiarativa del diritto comunitario, nel senso che la Corte di giustizia, come interprete qualificato di questo diritto, ne precisa autoritariamente il significato con le proprie sentenze e, per tal via, ne determina, in definitiva, l’ampiezza e il contenuto delle possibilità applicative. Quando questo principio viene riferito a una norma comunitaria avente <effetti diretti>-vale a dire a una norma dalla quale i soggetti operanti all’interno degli ordinamenti degli Stati membri possono trarre situazioni giuridiche direttamente tutelabili in giudizio-non v’é dubbio che la precisazione o l’integrazione del significato normativo compiute attraverso una sentenza dichiarativa della Corte di giustizia abbiano la stessa immediata efficacia delle disposizioni interpretate.
Nel caso di specie, contrariamente a quanto supposto dalla ricorrente, si è di fronte a norme, come quelle contenute negli artt. 52 e 59 del Trattato, alle quali, essendo decorso il periodo transitorio, deve riconoscersi una diretta efficacia (v., in tal senso, Corte di
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giustizia C.E.E., sent. 21 giugno 1974, in causa 2/74; sent. 14 gennaio 1988, in causa 63/86) e dalle quali, pertanto, derivano attualmente diritti, come la libertà di stabilimento e quella di prestazione dei servizi, che sono immediatamente tutelabili in giudizio da parte dei cittadini degli Stati membri. Poiché con la sentenza precedentemente menzionata la Corte di giustizia europea ha affermato che nei predetti diritti va ricompresa la garanzia, per tutti i cittadini dei Paesi aderenti alla Comunità che svolgano un lavoro autonomo all’interno di altro Stato membro, di esser parificati ai cittadini di quest’ultimo Stato nel godimento dei diritti e delle agevolazioni concernenti l’accesso alla proprietà o alla locazione degli alloggi, si deve ritenere che le norme poste dagli artt. 52 e 59 del Trattato siano immediatamente applicabili negli ordinamenti nazionali nell’interpretazione più lata ora ricordata […]
Ribaditi questi principi, si deve concludere, con riferimento al caso di specie, che tutti i soggetti competenti nel nostro ordinamento a dare esecuzione alle leggi (e agli atti aventi forza o valore di legge)-tanto se dotati di poteri di dichiarazione del diritto, come gli organi giurisdizionali, quanto se privi di tali poteri, come gli organi amministrativi – sono giuridicamente tenuti a disapplicare le norme interne incompatibili con le norme stabilite dagli artt. 52 e 59 del Trattato C.E.E. nell’interpretazione datane dalla Corte di giustizia europea. Ciò significa, in pratica, che quei soggetti devono riconoscere come diritto legittimo e vincolante la norma comunitaria che, nell’accesso alla proprietà o alla locazione dell’abitazione e al relativo credito, impone la parità di trattamento tra i lavoratori autonomi cittadini di altri Stati membri e quelli nazionali, mentre sono tenuti a disapplicare le norme di legge, statali o regionali, che riservano quei diritti e quei vantaggi ai soli cittadini italiani”.
Il Giudice dello Stato membro, nella materie oggetto di competenza legislativa concorrente dello Stato e dell’Unione Europea, è quindi legittimato a verificare che la legislazione dello Stato sia conforme ai principi del diritto dell’Unione Europea dai quali derivino situazioni
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giuridiche direttamente tutelabili, ed all’eventuale disapplicazione della normativa nazionale non conforme.
*In quarto luogo, questo Giudice deve verificare se la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto adottata dal legislatore italiano sia conforme ai principi indicati dall’Unione Europea dai quali derivino situazioni giuridiche direttamente tutelabili in giudizio. La verifica è necessariamente limitata alla questione rilevante nel presente giudizio, ed in specie alla conformità ai principi dell’Unione Europea dell’art. 7 co. 1 terzo periodo Legge 3/2012 nella parte in cui stabilisce l’inammissibilità della proposta di accordo di composizione della crisi avanzata dall’imprenditore che preveda il pagamento parziale del debito a titolo di imposta sul valore aggiunto.
E’ preliminarmente necessario illustrare la disciplina della procedura di concordato preventivo ex art. 160 ss Rd 267/1942, e la disciplina dell’accordo di composizione della crisi ex artt. 6 ss Legge 3/2012, con specifico riferimento all’ammissibilità della soddisfazione parziale del debito iva. Trattasi di procedure concorsuali che consentono la composizione delle situazioni di insolvenza delle imprese commerciali a seguito di accordo con i creditori circa le forme e gli importi del pagamento del debito residuo, e purché tale accordo venga regolarmente eseguito. La disciplina del concordato preventivo ex artt. 160 ss Rd 267/1942 si applica nei confronti degli imprenditori commerciali che soddisfano i requisiti reddituali di cui all’art. 1 Rd 267/1942 (“Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici. Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e su concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: “a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo Firmato Da: GAGGIOLI GABRIELE GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6e2663b8e98f85116b6b43ba3f497b14
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non superiore ad euro trecentomila; b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila”).
L’originaria normativa in punto di concordato preventivo imponeva al debitore il pagamento integrale dei creditori privilegiati, ivi compreso il credito erariale per l’omesso pagamento dell’imposta sul valore aggiunto (credito privilegiato richiamato in particolare dal disposto degli artt. 2752, 2758, 2772, 2778 cc). La legge indicava quindi espressamente il pagamento integrale del c.d. debito iva quale condizione di ammissibilità della proposta di concordato preventivo, al pari di quanto previsto per tutti i crediti privilegiati.
Il legislatore successivamente modificava la disciplina del concordato preventivo tramite gli interventi normativi di cui al D.Lgs. 5/2006 ed al D.Lgs. 169/2007.
Il D.Lgs. 5/2006 introduceva l’art. 182ter Rd 267/1942, il quale disciplina l’istituto della c.d. transazione fiscale. Trattasi di accordo particolare tra il debitore ed il creditore erariale, che eventualmente può essere previsto all’interno del piano concordatario. L’art. 182ter Rd 267/1942, nella versione originaria introdotta dal D.Lgs. 5/2006, prevedeva “con riguardo all’imposta sul valore aggiunto, la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento”.
Il D.Lgs. 169/2007 modificava l’art. 160 Rd 267/1942, il quale, a seguito della novella legislativa, prevede al proprio comma 3 “La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella Firmato Da: GAGGIOLI GABRIELE GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6e2663b8e98f85116b6b43ba3f497b14
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relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d) […]”.
La giurisprudenza formatasi nell’immediatezza delle modifiche legislative apportate al Rd 267/1942 dal D.Lgs. 5/2006 e dal D.Lgs. 169/2007 si era orientata nel senso di ritenere il pagamento integrale del debito iva quale condizione generale di ammissibilità della proposta di concordato preventivo, indipendentemente dalla previsione o meno della transazione fiscale all’interno del piano concordatario.
L’orientamento giurisprudenziale subiva un importante revirement nell’anno 2016.
Il Tribunale di Udine, con ordinanza del 30.10.2014 aveva sottoposto alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea il seguente quesito in via pregiudiziale ex art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea: “Se i principi e le norme contenuti nell’art. 4, paragrafo 3°, del TUE e nella direttiva 2006/112/CE del Consiglio, così come già interpretati nelle sentenze della Corte di Giustizia 17.8.2008, in causa C-132/06, 11.12.2008 in causa n° C-174/07 e 29.3.2012 in causa C-500/10, debbano essere altresì interpretati nel senso di rendere incompatibile una norma interna (e, quindi, per quanto riguarda il caso qui in decisione, un’interpretazione degli artt. 162 e 182ter legge fall.) tale per cui sia ammissibile una proposta di concordato preventivo che preveda, con la liquidazione del patrimonio del debitore, il pagamento soltanto parziale del credito dello Stato relativo all’IVA, qualora non venga utilizzato lo strumento della transazione fiscale e non sia prevedibile per quel credito – sulla base dell’accertamento di un esperto indipendente e all’esito del controllo formale del Tribunale – un pagamento maggiore in caso di liquidazione fallimentare”.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sezione seconda, sentenza 07.04.2016, causa C-546/14, si esprimeva nei termini che seguono: “L’articolo 4, paragrafo 3, TUE nonché gli articoli 2, 250, paragrafo 1, e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 Firmato Da: GAGGIOLI GABRIELE GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6e2663b8e98f85116b6b43ba3f497b14
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novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, interpretata nel senso che un imprenditore in stato di insolvenza può presentare a un giudice una domanda di apertura di una procedura di concordato preventivo, al fine di saldare i propri debiti mediante la liquidazione del suo patrimonio, con la quale proponga di pagare solo parzialmente un debito dell’imposta sul valore aggiunto attestando, sulla base dell’accertamento di un esperto indipendente, che tale debito non riceverebbe un trattamento migliore nel caso di proprio fallimento”.
La corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n.26988/2016, dato atto proprio della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in data 07.04.2016 (causa C-546/2014) riteneva (in riforma dell’orientamento precedente) che il divieto di falcidia dell’iva previsto dall’art. 182ter Rd 267/1942 operasse solo nell’ipotesi di proposta di concordato accompagnata da una transazione fiscale, e non invece nei casi di concordato preventivo senza transazione fiscale.
Il legislatore interveniva da ultimo con l’art. 1 comma 81 Legge 312/2016 il quale modificava il testo dell’art. 182ter Rd 267/1942, eliminando il divieto di falcidia dell’iva nell’ambito dell’istituto della transazione fiscale, e prevedendo come obbligatorio il ricorso alla transazione fiscale nell’ambito delle procedure di concordato preventivo. La formulazione attuale dell’art. 182ter co. 1 Rd 267/1942 recita: “Con il piano di cui all’art. 160 il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo può proporre il pagamento parziale o anche dilazionato dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di Firmato Da: GAGGIOLI GABRIELE GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6e2663b8e98f85116b6b43ba3f497b14
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liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d) […]”.
Ne consegue che nell’ambito del concordato preventivo è possibile prevedere il pagamento soltanto parziale del credito dello Stato a titolo di imposta sul valore aggiunto.
La procedura di accordo di composizione della crisi ex artt. 6 ss Legge 3/2012 si applica nei confronti delle imprese commerciali i cui requisiti reddituali sono inferiori rispetto a quelli necessari per accedere alla procedura di concordato preventivo (vedasi l’art. 7 co. 2 Legge 3/2012 per cui “La proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore: a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo […]).
L’art. 7 co. 1 terzo periodo Legge 3/2012 prevede “In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, all’imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento”.
Ne consegue che nell’ambito della procedura di accordo di composizione della crisi non è possibile prevedere il pagamento soltanto parziale del credito dello Stato a titolo di imposta sul valore aggiunto (ma, al più, il pagamento dilazionato del credito).
Orbene, proprio il confronto tra la disciplina del concordato preventivo e la disciplina della procedura di accordo di composizione della crisi consente di valutare la compatibilità o meno del c.d. divieto di falcidia dell’iva previsto dall’art. 7 co. 1 terzo periodo Legge 3/2012 con il principio di neutralità fiscale indicato dall’Unione Europea.
Occorre innanzitutto ribadire il contenuto del principio di neutralità fiscale.
Il principio di neutralità fiscale previsto dal diritto dell’Unione Europea impone al legislatore nazionale di non introdurre, in materia di imposta sul valore aggiunto, significative Firmato Da: GAGGIOLI GABRIELE GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6e2663b8e98f85116b6b43ba3f497b14
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differenze tra i contribuenti. Trattasi di principio dal quale derivano situazioni giuridiche direttamente tutelabili in giudizio, ed in specie il diritto di ogni contribuente ad essere trattato, quanto all’imposizione fiscale, in modo uguale agli altri contribuenti.
Occorre quindi evidenziare l’esistenza obiettiva di significative differenze tra contribuenti, in materia di imposta sul valore aggiunto, all’interno dell’ordinamento giuridico italiano.
Si considerino i presupposti ed i caratteri principali dell’imposta sul valore aggiunto.
L’imposta sul valore aggiunto (c.d. iva) rinviene la propria disciplina generale nel Dpr 633/1972, il quale all’art. 1 prevede “L’imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti, professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate” (mentre il volume d’affari imponibile a fini iva viene definito dall’art. 20 Dpr 633/1972 come l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate dall’impresa). Trattasi di forma di imposizione fiscale del c.d. valore aggiunto del bene o servizio, intendendosi per valore aggiunto la differenza tra il costo dei fattori che concorrono alla produzione del bene o del servizio (da parte dell’impresa o del professionista) ed il prezzo del medesimo bene o servizio corrisposto dal consumatore finale. In particolare l’iva è un imposta proporzionale perché il suo ammontare dipende dal prezzo del bene o del servizio moltiplicato per le aliquote di riferimento (variabili in ragione della natura del bene o del servizio).
Si considerino le modalità di riscossione dell’imposta sul valore aggiunto.
In virtù del disposto dell’art. 7 co. 1 terzo periodo Legge 3/2012 gli imprenditori soggetti alla procedura di accordo di composizione della crisi non possono concordare all’interno di tale procedura il pagamento soltanto parziale del credito dello Stato in materia di imposta sul valore aggiunto. Invece, a norma degli artt. 160 ss Rd 267/1942 gli imprenditori Firmato Da: GAGGIOLI GABRIELE GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6e2663b8e98f85116b6b43ba3f497b14
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soggetti alla procedura di concordato preventivo beneficiano in sede concordataria della possibilità del pagamento ridotto del debito a titolo di imposta sul valore aggiunto.
Emerge una significativa differenza tra imprenditori, con riferimento alla stessa imposta sul valore aggiunto, in quanto da un lato si impone ad alcuni (soggetti all’applicazione della Legge 3/2012) il pagamento integrale, dall’altro lato si consente ad altri (soggetti all’applicazione del Rd 267/1942) il pagamento soltanto parziale (senza che il Rd 267/1942 preveda espressamente un minimo percentuale quanto alla soddisfazione del debito iva).
Occorre infine chiedersi se possa dirsi giustificata la differenza di trattamento, in materia di imposta sul valore aggiunto, tra imprenditori soggetti alla procedura di concordato preventivo ed imprenditori soggetti alla procedura di accordo di composizione della crisi (in quanto l’eventuale ragionevolezza della disparità di trattamento costituirebbe un limite all’operatività del principio di neutralità fiscale, escludendosi di conseguenza la violazione di tale principio).
Si consideri che la materia dell’imposta sul valore aggiunto appartiene alla competenza legislativa concorrente dell’Unione Europea e dello Stato membro, conseguendone che l’Unione Europea ha indicato i principi di diritto vincolanti per lo Stato membro nella formazione della normativa di dettaglio. Ed allora, se i principi indicati dall’Unione Europea sono vincolanti per lo Stato membro, la deroga da parte della normativa di dettaglio dello Stato membro ad uno dei principi generali indicati dall’Unione Europea (e cioè il principio di neutralità fiscale) può essere giustificata solo dalla necessità dell’osservanza di altro principio generale indicato in materia dall’Unione Europea.
I principi generali indicati dall’Unione Europea in materia di imposta sul valore aggiunto sono rappresentati dal principio di effettività della riscossione e dal principio di neutralità fiscale. Ne consegue che la deroga al principio di neutralità fiscale, e quindi l’introduzione Firmato Da: GAGGIOLI GABRIELE GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6e2663b8e98f85116b6b43ba3f497b14
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di significative differenze tra i contribuenti, può essere giustificata solo dall’osservanza del principio di effettività della riscossione.
Si pone la questione se le differenze di disciplina in punto di imposta sul valore aggiunto tra la procedura di concordato preventivo e la procedura di accordo di composizione della crisi siano giustificate dalla necessità di garantire una riscossione effettiva dell’imposta.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella sentenza del 07.04.2016, causa C-546/14, ha verificato la compatibilità della disciplina della procedura di concordato preventivo ex artt. 160 ss Rd 267/1942 con il principio di effettività della riscossione dell’imposta sul valore aggiunto: “25 In tal senso, anzitutto, la procedura di concordato preventivo comporta che l’imprenditore in stato di insolvenza liquidi il suo intero patrimonio per saldare i propri debiti. Se tale patrimonio non è sufficiente a rimborsare tutti i crediti, il pagamento parziale di un credito privilegiato può essere ammesso solo se un esperto indipendente attesta che tale credito non riceverebbe un trattamento migliore nel caso di fallimento del debitore. La procedura di concordato preventivo appare quindi tale da consentire di accertare che, a causa dello stato di insolvenza dell’imprenditore, lo Stato membro interessato non possa recuperare il proprio credito IVA in misura maggiore. 26 Inoltre, dato che la proposta di concordato preventivo è soggetta al voto di tutti i creditori ai quali il debitore non proponga un pagamento integrale del loro credito e che deve essere approvata da tanti creditori che rappresentino la maggioranza del totale dei crediti dei creditori ammessi al voto, la procedura di concordato preventivo offre allo Stato membro interessato la possibilità di votare contro una proposta di pagamento parziale di un credito IVA qualora, in particolare, non concordi con le conclusioni dell’esperto indipendente. 27 Infine, supponendo pure che, nonostante tale voto negativo, detta proposta sia adottata e che, di conseguenza, il concordato preventivo debba essere omologato dal giudice Firmato Da: GAGGIOLI GABRIELE GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6e2663b8e98f85116b6b43ba3f497b14
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adito, dopo che quest’ultimo abbia eventualmente statuito sulle opposizioni sollevate dai creditori in disaccordo con la proposta di concordato, la procedura di concordato preventivo consente allo Stato membro interessato di contestare ulteriormente, mediante opposizione, un concordato che preveda un pagamento parziale di un credito IVA e a detto giudice di esercitare un controllo.
28 Tenuto conto di tali presupposti, l’ammissione di un pagamento parziale di un credito IVA, da parte di un imprenditore in stato di insolvenza, nell’ambito di una procedura di concordato preventivo che, a differenza delle misure di cui trattasi nelle cause che hanno dato origine alle sentenze Commissione/Italia (C 132/06, EU:C:2008:412) e Commissione/Italia (C 174/07, EU:C:2008:704) cui fa riferimento il giudice del rinvio, non costituisce una rinuncia generale e indiscriminata alla riscossione dell’IVA, non è contraria all’obbligo degli Stati membri di garantire il prelievo integrale dell’IVA nel loro territorio nonché la riscossione effettiva delle risorse proprie dell’Unione”.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha ritenuto che la possibilità per l’imprenditore in concordato preventivo di pagare solo in misura parziale il proprio debito iva sia compatibile con il principio di effettività della riscossione dell’iva imposto dall’Unione Europea, poiché la disciplina della procedura di concordato preventivo comporta che il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto (come previsto all’interno della singola procedura), ancorché parziale, sia il migliore concretamente realizzabile sia nell’an sia nel quantum. Orbene, le stesse norme previste in punto di concordato preventivo dal Rd 267/1942, e valorizzate dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea per affermare la compatibilità, con il principio di effettività della riscossione, del pagamento parziale dell’iva da parte dell’imprenditore in concordato, sono presenti altresì nella disciplina della procedura di accordo di composizione della crisi di cui alla Legge 3/2012. Firmato Da: GAGGIOLI GABRIELE GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6e2663b8e98f85116b6b43ba3f497b14
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Si consideri che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha evidenziato come la disciplina della procedura di concordato preventivo preveda, quale limite di ammissibilità del pagamento parziale di un credito privilegiato, che un professionista indipendente attesti che il credito privilegiato non riceverebbe soddisfazione migliore nell’ipotesi di liquidazione (e cioè alienazione a terzi tramite procedure competitive) del bene sul quale insiste la causa di prelazione (“il pagamento parziale di un credito privilegiato può essere ammesso solo se un esperto indipendente attesta che tale credito non riceverebbe un trattamento migliore nel caso di fallimento del debitore”).
Il riferimento normativo, circa le procedure di concordato preventivo, è all’art. 160 co. 2 Rd 267/1942: “La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, terzo comma, lettera d)”.
La medesima disciplina, quanto alla procedure di accordo di composizione della crisi, è prevista dall’art. 7 secondo periodo Legge 3/2012 “E’ possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi”.
Si consideri inoltre che la Corte di Giustizia ha evidenziato che la procedura di concordato preventivo prevede che il concordato sia sottoposto al voto di tutti i creditori dei quali la proposta di concordato non prevede il pagamento integrale (ivi compreso lo Stato titolare Firmato Da: GAGGIOLI GABRIELE GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6e2663b8e98f85116b6b43ba3f497b14
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del credito iva), e che la proposta di concordato deve essere approvata dai creditori rappresentanti la maggioranza dei crediti ammessi al voto (“dato che la proposta di concordato preventivo è soggetta al voto di tutti i creditori ai quali il debitore non proponga un pagamento integrale del loro credito e che deve essere approvata da tanti creditori che rappresentino la maggioranza del totale dei crediti dei creditori ammessi al voto, la procedura di concordato preventivo offre allo Stato membro interessato la possibilità di votare contro una proposta di pagamento parziale di un credito IVA”).
Il riferimento normativo, circa le procedure di concordato preventivo, è all’art. 177 Rd 267/1942: “Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto […] I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l’integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano in tutto od in parte al diritto di prelazione. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono equiparati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato. I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell’articolo 160, la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito. Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta di concordato”.
La medesima disciplina, quanto alle procedure di accordo di composizione della crisi, è prevista dall’art. 11 co. 2 Legge 3/2012: “Ai fini dell’omologazione di cui all’articolo 12, è necessario che l’accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta Firmato Da: GAGGIOLI GABRIELE GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6e2663b8e98f85116b6b43ba3f497b14
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prevede l’integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. Non hanno diritto di esprimersi sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta”.
Si consideri infine che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha evidenziato che la procedura di concordato preventivo prevede, per il creditore che abbia espresso voto negativo rispetto alla proposta (comunque approvata dalla maggioranza dei crediti ammessi al voto), la possibilità di contestare ulteriormente la medesima proposta di concordato (“Infine, supponendo pure che, nonostante tale voto negativo, detta proposta sia adottata e che, di conseguenza, il concordato preventivo debba essere omologato dal giudice adito, dopo che quest’ultimo abbia eventualmente statuito sulle opposizioni sollevate dai creditori in disaccordo con la proposta di concordato, la procedura di concordato preventivo consente allo Stato membro interessato di contestare ulteriormente, mediante opposizione, un concordato che preveda un pagamento parziale di un credito IVA e a detto giudice di esercitare un controllo”).
Il riferimento, quanto alle procedure di concordato preventivo, è innanzitutto alla possibilità di contestare la proposta innanzi al medesimo Giudice, una volta conclusosi il voto dei creditori (favorevole alla proposta) e prima dell’omologazione della proposta, tramite opposizione al concordato (secondo le variegate tesi giurisprudenziali l’opposizione deve essere necessariamente limitata alla regolarità formale della procedura ed alla convenienza della proposta per il creditore opponente, oppure può essere estesa in generale alla fattibilità economica della proposta). L’art. 180 commi 2, 3 e 4 Rd 267/1942 prevede: “Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e Firmato Da: GAGGIOLI GABRIELE GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6e2663b8e98f85116b6b43ba3f497b14
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qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata. Nel medesimo termine il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere. Se non sono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l’esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame. Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell’ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma dell’articolo 177 se un creditore appartenente ad una classe dissenziente ovvero, nell’ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il 20 per cento dei crediti ammessi al voto, contestano la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili”.
Il riferimento, quanto alle procedure di concordato preventivo, è altresì alla possibilità per i creditori di contestare, successivamente all’omologazione, innanzi ad altro Giudice la legittimità in rito e nel merito del provvedimento di omologazione. L’art. 183 co. 1 Rd 267/1942 prevede: “Contro il decreto del Tribunale può essere proposto reclamo alla corte di appello, la quale pronuncia in camera di consiglio”.
La Legge 3/2012, quanto alle procedure di accordo di composizione della crisi, prevede per i creditori (al pari di quanto accade nelle procedure di concordato preventivo) la possibilità di contestare sia la proposta innanzi al medesimo Giudice successivamente al voto e prima dell’omologazione, sia il provvedimento di omologazione innanzi ad altro Giudice. Sul punto deve essere richiamato l’art. 12 commi 1 e 2 Legge 3/2012: “Se l’accordo è raggiunto, l’organismo di composizione della crisi trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all’articolo 11, comma 2, allegando il testo dell’accordo stesso. Nei dieci giorni successivi Firmato Da: GAGGIOLI GABRIELE GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6e2663b8e98f85116b6b43ba3f497b14
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al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare le eventuali contestazioni. Decorso tale ultimo termine, l’organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonché un’attestazione definitiva sulla fattibilità del piano. Il giudice omologa l’accordo e ne dispone l’immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all’articolo 10, comma 2, quando, risolta ogni altra contestazione, ha verificato il raggiungimento della percentuale di cui all’articolo 11, comma 2, e l’idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all’articolo 7, comma 1, terzo periodo. Quando uno dei creditori che non ha aderito o che risulta escluso o qualunque altro interessato contesta la convenienza dell’accordo, il giudice lo omologa se ritiene che il credito può essere soddisfatto dall’esecuzione dello stesso in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento”.
La diversità di trattamento in materia di imposta sul valore aggiunto tra i creditori soggetti alla disciplina del concordato preventivo e gli imprenditori soggetti alla disciplina della procedura di accordo di composizione della crisi non è giustificata dal principio di effettività della riscossione dell’imposta sul valore aggiunto.
La disciplina di cui all’art. 7 co. 1 terzo periodo Legge 3/2012, limitatamente al c.d. divieto di falcidia dell’iva, si pone in contrasto con il principio di neutralità fiscale previsto dall’Unione Europea, e vincolante per il legislatore nazionale.
*Questo Giudice, in ragione del contrasto tra il principio di neutralità fiscale imposto dall’Unione Europea e l’art. 7 co. 1 terzo periodo Legge 3/2012 nella parte in cui dispone l’inammissibilità della proposta di accordo di composizione della crisi avanzata Firmato Da: GAGGIOLI GABRIELE GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6e2663b8e98f85116b6b43ba3f497b14
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dall’imprenditore la quale preveda il pagamento solo parziale del debito a titolo di imposta sul valore aggiunto, deve disapplicare l’art. 7 co. 1 terzo periodo Legge 3/2012 limitatamente al c.d. divieto di falcidia dell’iva (“con riguardo all’imposta sul valore aggiunto il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento”).
La proposta avanzata da prevede il pagamento parziale, nella misura del 13%, del debito a titolo di imposta sul valore aggiunto riferibile all’attività dell’impresa “La Perla di (impresa individuale di titolarità di La proposta soddisfa i requisiti di cui all’art. 7 co. 1 terzo periodo Legge 3/2012 (come disapplicato da questo Giudice), e deve pertanto essere ammessa sul punto.
-osservato quanto segue in merito alla moratoria ultra-annuale dei crediti con prelazione (la proposta prevede il pagamento di crediti con privilegio generale nel termine di 60 mesi dal passaggio in giudicato del decreto di omologa, oltre al pagamento del creditore ipotecario Ubi Banca spa secondo il piano di ammortamento trentennale già in corso a decorrere dall’aprile 2010).
L’art. 8 comma 4 Legge 3/2012 dispone “La proposta di accordo con continuazione dell’attività di impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall’omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione”.
La norma deve essere interpretata conformemente all’indirizzo giurisprudenziale consolidatosi in punto di concordato preventivo, ed in specie con riferimento al concordato preventivo con continuità aziendale (Cass. 20388/2014 e 10112/2014).
L’art. 160 co. 2 Rd 267/1942 dispone: “La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della Firmato Da: GAGGIOLI GABRIELE GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6e2663b8e98f85116b6b43ba3f497b14
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collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, terzo comma, lettera d)”. L’art. 177 co. 2 Rd 267/1942 dispone: “I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l’integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano in tutto od in parte al diritto di prelazione”.
La giurisprudenza di legittimità ha interpretato il combinato disposto degli artt. 160 co. 2 e 177 co. 2 Rd 267/1942 nel senso che il pagamento integrale dei creditori con prelazione non costituisce requisito di ammissibilità della proposta di concordato preventivo, bensì assume rilievo esclusivamente con riferimento all’ammissione al voto (sulla proposta) dei creditori con prelazione. In particolare, qualora la proposta preveda la soddisfazione integrale dei creditori con prelazione, essi non avranno diritto di voto (e i rispettivi crediti non saranno computati ai fini della formazione della maggioranza prevista dall’art. 177 co. 1 Rd 267/1942). Qualora invece la proposta preveda la soddisfazione solo parziale dei creditori con prelazione, essi saranno legittimati ad esprimere il loro voto sulla proposta.
L’art. 186bis co. 2 lettera c) Rd 267/1942 dispone che in ipotesi di concordato preventivo con continuità aziendale “il piano può prevedere, fermo quanto disposto dall’art. 160, secondo comma, una moratoria fino a un anno dall’omologazione per il pagamento dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni sui quali sussiste la causa di prelazione”.
La giurisprudenza di legittimità ha interpretato il disposto dell’art. 186bis co. 1 lettera c) Rd 267/1942 nel senso che la soddisfazione integrale dei creditori con prelazione entro l’anno dall’omologa non costituisce requisito di ammissibilità della proposta di concordato preventivo con continuità aziendale, bensì assume rilievo esclusivamente con riferimento Firmato Da: GAGGIOLI GABRIELE GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6e2663b8e98f85116b6b43ba3f497b14
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all’ammissione al voto dei creditori. In particolare, qualora la proposta preveda la soddisfazione integrale dei creditori con prelazione entro l’anno dall’omologa, essi non avranno diritto di voto. Qualora invece la proposta preveda la soddisfazione solo parziale dei creditori con prelazione o comunque integrale ma oltre l’anno dall’omologa, essi saranno legittimati ad esprimere il loro voto sulla proposta.
L’orientamento giurisprudenziale in materia di concordato preventivo ha inteso valorizzare la ratio negoziale sottesa all’intera procedura concordataria nonché il favor legislativo per la composizione delle situazioni di crisi aziendale.
Ed invero, il concordato preventivo si fonda sull’accordo tra il debitore ed i suoi creditori, i quali sono in grado di valutare tramite l’espressione del voto il carattere soddisfacente o meno della proposta (ed al contempo di tutelarsi tramite il voto negativo rispetto ad una proposta che essi ravvisino lesiva dei loro interessi patrimoniali).
I limiti al voto da parte dei creditori hanno carattere eccezionale, e possono essere distinti nei termini che seguono: limiti al voto nell’interesse del debitore (nel senso che al creditore è preclusa l’espressione del voto sulla proposta che pure non ne preveda una soddisfazione immediata in misura integrale, trattandosi di sacrificio sostenibile dal creditore nell’ambito dell’equo contemperamento degli interessi delle parti dell’accordo); requisiti di ammissibilità della proposta (nel senso che il legislatore esclude l’ammissibilità della proposta, indipendentemente dalla possibile volontà favorevole dei creditori, ritenendo la stessa contraria all’ordine pubblico o norme imperative di legge). In queste ipotesi si assiste ad una deroga al carattere negoziale della procedura di concordato preventivo, posto che il legislatore impone ai creditori di accettare una proposta che gli stessi potrebbe ritenere contraria al loro interesse (nell’ipotesi di limiti al voto nell’interesse del debitore), oppure esclude che i creditori possano accettare una proposta invece da essi ritenuta per ipotesi favorevole (nell’ipotesi dei requisiti di ammissibilità della proposta). Firmato Da: GAGGIOLI GABRIELE GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6e2663b8e98f85116b6b43ba3f497b14
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In mancanza di indicazione legislativa prevale il carattere negoziale della procedura di concordato preventivo, e la ricerca dell’accordo tra le parti tramite l’espressione del voto dei creditori sulla proposta avanzata dal debitore.
Qualora invece la legge preveda un limite al voto da parte dei creditori, senza tuttavia qualificarlo espressamente (quale limite al voto nell’interesse del debitore, o quale requisito di ammissibilità della proposta), lo stesso deve essere inteso quale limite al voto nell’interesse del debitore conformemente al favor legislativo per la composizione delle situazioni di crisi aziendale (posto che in ipotesi di limiti al voto nell’interesse del debitore si perviene comunque ad una composizione della crisi aziendale, pur imponendosi ai creditori di accettare la proposta avanzata dal debitore).
La ratio negoziale sottesa alle procedure di concordato preventivo, ed il favor legislativo per la composizione delle situazioni di crisi, sono rinvenibili anche nelle procedure di accordo di cui alla Legge 3/2012, le quali si fondano sull’accordo tra debitore e creditori in merito alle modalità di superamento della crisi da sovra-indebitamento (tramite il deposito della proposta da parte del debitore e la successiva espressione del voto dei creditori).
Ne consegue che anche il disposto dell’art. 8 co. 4 Legge 3/2012 deve essere interpretato nel senso che la soddisfazione dei creditori con prelazione entro l’anno dall’omologa, in tutte le ipotesi di proposta di accordo di composizione della crisi con continuità dell’attività aziendale (come quella avanzata nel presente procedimento da incide esclusivamente sulla legittimazione al voto dei creditori con prelazione.
L’art. 8 co. 4 Legge 3/2012 non introduce un requisito di ammissibilità della proposta, bensì un c.d. limite al voto nell’interesse del debitore.
I creditori con prelazione non saranno ammessi al voto (e non saranno conteggiati ai fini della formazione della maggioranza ex art. 11 co. 2 Legge 3/2012) in ipotesi di soddisfazione integrale entro l’anno dall’omologazione.
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Invece, saranno ammessi al voto i creditori soddisfatti integralmente entro l’anno dall’omologa qualora la proposta di accordo preveda la liquidazione dei beni sui quali essi sono titolari di diritto di prelazione, da identificarsi nel pegno, nell’ipoteca, o nel privilegio speciale. Ed invero, l’estensione del disposto dell’art. 8 co. 4 Legge 3/2012 (“salvo che sia prevista la liquidazione dei beni sui quali sussiste la causa di prelazione”) anche ai privilegi generali è contraria alla ratio legislativa, posto che il diritto di voto dei creditori con prelazione soddisfatti entro l’anno, inteso come eccezionale da parte del legislatore, diverrebbe di fatto la regola per i crediti con privilegio generale (considerato che ogni proposta di accordo prevede necessariamente la liquidazione di beni del debitore, ivi compresi ricavi di eventuali attività di impresa come accade nella proposta avanzata da
Infine, i creditori con prelazione saranno ammessi al voto in ipotesi di soddisfazione parziale o di soddisfazione integrale oltre l’anno dall’omologa della proposta.
La proposta avanzata da è quindi ammissibile, e la stessa sarà sottoposta al voto di tutti i creditori con prelazione dei quali si preveda la soddisfazione parziale od integrale oltre l’anno dall’omologa dell’accordo di composizione della crisi.
-osservato che questo Giudice deve altresì rilevare un ulteriore possibile profilo di inammissibilità della proposta di accordo di composizione della crisi.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. S.U. 1521/2013) ha affermato il principio per cui la causa concreta del concordato preventivo, ovvero la composizione della situazione di crisi del debitore, comporta l’inammissibilità dei concordati nei quali la soddisfazione dei creditori non avvenga in “tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti” (espressione quest’ultima oggetto di plurime interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali, tra cui si segnala la tesi che equipara i “tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti” al termine di sei anni di durata massima delle procedure Firmato Da: GAGGIOLI GABRIELE GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6e2663b8e98f85116b6b43ba3f497b14
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concorsuali previsto dall’art. 2 co. 2bis Legge 89/2001, c.d. Legge sull’equo indennizzo in caso di durata irragionevole del processo). Trattasi di principio generale applicabile a tutte le procedure di composizione delle crisi di insolvenza concordate tra debitore e creditori.
La proposta avanzata da prevede il “pagamento integrale del creditore ipotecario Banca Ubi secondo il regolare piano di ammortamento attualmente in essere (360 rate a decorrere dall’aprile 2010)” (pagina 22 della proposta). La previsione di un’esecuzione pluridecennale della proposta si pone in contrasto con il principio di ragionevole durata delle procedure di composizione della crisi.
Questo Giudice deve rilevare come la proposta avanzata da può essere ammessa, sia pure con esclusione del creditore Ubi Banca spa e del relativo credito.
Si consideri che la procedura di accordo di composizione della crisi prevista dalla Legge 3/2012 si fonda sulla composizione concordata (tra debitore e creditori) della crisi da sovra-indebitamento, attraverso il pagamento dei crediti secondo modalità stabilite dalle parti, e che prevedono la riduzione delle pretese creditorie in senso quantitativo (riduzione degli importi pretesi dai creditori) e/o qualitativo (dilazione del pagamento dei crediti o datio in solutum). Ciò si evince dalla stessa configurazione legislativa della procedura, quale nuovo “accordo” tra le parti circa le modalità di soddisfazione dei crediti (necessariamente modificativo delle originarie condizioni di soddisfazione dei crediti, siano esse previste dalla legge o pattuite tra le parti) sottoposto all’approvazione dei creditori (in ragione della modifica peggiorativa delle precedenti condizioni di soddisfazione del credito, e salvi i c.d. limiti al voto nell’interesse del debitore, nelle ipotesi in cui il legislatore ritiene la riduzione, qualitativa ed in specie temporale, della soddisfazione del credito necessariamente sostenibile dal creditore nell’ambito dell’equo contemperamento degli interessi della parti, imponendo di conseguenza ai creditori l’accettazione della proposta). Ed infatti l’art. 6 co. 1 primo periodo Legge 3/2012 prevede “Al fine di porre rimedio alle Firmato Da: GAGGIOLI GABRIELE GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6e2663b8e98f85116b6b43ba3f497b14
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situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell’ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla presente sezione”.
Rimane estraneo alla procedura di accordo di composizione della crisi il pagamento del creditore nell’importo e secondo le modalità temporali e fattuali conformi a quelle previste all’atto del sorgere del credito. E rimane quindi estraneo alla procedura il creditore che non subisce alcuna riduzione qualitativa e quantitativa circa la soddisfazione del proprio credito. Ed invero, sul piano negoziale non si avrebbe alcuna forma di nuovo accordo circa la soddisfazione del credito (invece caratteristico della procedura), e sul piano procedurale l’eventuale partecipazione di tale creditore al voto condizionerebbe negativamente la genuinità del consenso favorevole espresso dalla maggioranza dei creditori (altro elemento fondamentale nell’ambito della procedura di accordo di composizione della crisi), trattandosi di creditore che necessariamente esprimerebbe voto favorevole.
Nel caso di specie il pagamento di Ubi Banca spa secondo il piano di ammortamento già in essere (come indicato nella proposta avanzata da non comporta alcun nuovo accordo tra ed Ubi Banca spa circa la soddisfazione del credito. E la partecipazione di Ubi Banca spa al voto (posto che si tratterebbe di creditore con prelazione ipotecaria soddisfatto oltre la moratoria annuale di cui all’art. 8 co. 4 Legge 3/2012) altererebbe la genuinità della formazione del consenso della maggioranza dei crediti, posto che la medesima Ubi Banca spa, peraltro titolare del credito di entità maggiore tra tutti i creditori (Euro 297.857,12, vedasi pagina 25 della proposta), esprimerebbe necessariamente voto favorevole alla proposta.
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Ubi Banca spa deve essere esclusa dalla procedura di accordo di composizione della crisi, e non dovrà tenersi conto del relativo credito ai fini del computo della maggioranza di cui all’art. 11 Legge 3/2012.
Questo Giudice deve altresì considerare come l’esclusione di Ubi Banca spa non comporti un pregiudizio a carico né dei creditori partecipanti alla procedura di accordo di composizione della crisi né della medesima Ubi Banca spa.
Quanto ai creditori partecipanti alla presente procedura, si consideri che la proposta di accordo di composizione della crisi, a pena di ammissibilità, deve indicare l’elenco di tutti i creditori con indicazione dei rispettivi crediti (art. 9 co. 2 Legge 3/2012) e più in generale deve ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del sovra-indebitato (art. 7 co. 2 lettera d) Legge 3/2012). La presenza di creditori del sovra-indebitato che rimangono estranei alla procedura (e cioè Ubi Banca spa) emerge necessariamente dalla proposta di accordo. E trattasi pertanto di elemento che i creditori partecipanti all’accordo potranno valutare ai fini dell’espressione del voto (senza che la formazione della maggioranza di legge sia condizionata dalla partecipazione al voto del creditore che in realtà non subisce alcun pregiudizio dalla proposta).
Quanto al creditore Ubi Banca spa, risulta adempiuto sino ad oggi il piano di ammortamento di cui al mutuo fondiario concesso da Ubi Banca spa a ed al marito David Coppa, ed Ubi Banca spa dispone altresì di garanzie personali (obbligazione solidale di David Coppa) e reali (ipoteca sugli immobili di proprietà di e David Coppa) che rimangono estranee alla procedura.
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P.Q.M.
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A) Ammette la proposta di accordo di composizione della crisi avanzata da personalmente e nella qualità di titolare della ditta individuale “La Perla di ad esclusione del credito di Ubi Banca spa.
B) Fissa l’udienza del 14.11.2018 ore 09:30.
C) Dispone la comunicazione a cura dell’organismo di composizione della crisi, almeno trenta giorni prima del termine di cui all’art. 11 comma 1 Legge 3/2012, nei confronti dei creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta dell’01.06.2018 (unitamente alla relazione dell’organismo di composizione della crisi), e del presente provvedimento
D) Avvisa i creditori che a norma dell’art. 11 comma 1 Legge 3/2012 “I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all’organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata almeno dieci giorni prima dell’udienza di cui all’articolo 10, comma 1. In mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata”, e che a norma dell’art. 11 comma 2 primo periodo Legge 3/2012 “Ai fini dell’omologazione di cui all’articolo 12, è necessario che l’accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti”.
E) Stabilisce quali forme di pubblicità della proposta e del presente decreto, a cura dell’organismo di composizione della crisi, la pubblicazione sul sito del Tribunale di La Spezia (http://www.fallimentilaspezia.com/index.php?altre=composizione_crisi) del solo nominativo del sovra-indebitato (dandosi atto che la procedura è promossa da sia personalmente sia quale titolare della ditta individuale “La Perla di e degli estremi della presente procedura (pec della procedura, numero della Firmato Da: GAGGIOLI GABRIELE GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6e2663b8e98f85116b6b43ba3f497b14
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procedura, data di apertura della procedura, tipologia di procedura, nominativo del liquidatore, nominativo del Giudice assegnatario della procedura), nonché la comunicazione integrale della proposta (con allegata la relazione dell’organismo di composizione della crisi) e del presente provvedimento nei confronti del creditore Ubi Banca spa.
F) Dispone, a cura dell’organismo di composizione della crisi, la pubblicazione della proposta e del presente provvedimento nel registro delle imprese.
G) Dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, con l’avvertimento che la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.
La Spezia, 10.09.2018
il Giudice
dott. Gabriele Giovanni Gaggioli
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