Dopo la breve introduzione sulla legge 3/2012 sul sovraindebitamento, e dopo aver esaminato un esempio di accordo di composizione, veniamo ora al piano del consumatore con un altro esempio.
Luigi è un operaio specializzato di 47 anni, con un buono stipendio ed un buon tenore di vita considerato che anche la moglie lavora come commessa in un bar. Ha qualche debito (l’auto, un piccolo finanziamento per ristrutturare il tetto, le carte di credito), ma nulla che non sia gestibile. Nel 2014 l’azienda dove lavora è costretta a chiudere e, terminati gli ammortizzatori sociali, vista anche l’età, ha difficoltà a trovare un lavoro che lo possa occupare stabilmente. Nel frattempo, per far fronte alla situazione di crisi, chiede altri prestiti a finanziarie che, chiudendo un occhio sulle possibilità di rimborso, li concedono senza molte domande. Quando la situazione economica diventa non più sopportabile ed i dissidi in famiglia si fanno sempre più forti, la moglie chiede la separazione e si trova quindi nella necessità di dover provvedere da solo alle necessità della vita, oltre a versare un assegno per la figlia. Quando dopo qualche tempo trova finalmente un piccolo lavoro stabile, lo stipendio, subito decurtato da una cessione del quinto e gravato dall’assegno di mantenimento per la figlia, venie aggredito dai creditori ed in pratica Luigi di si trova a dover vivere con poco più 500 euro al mese con cui deve pagare anche l’affitto. Anche qui gli epiloghi possono essere diversi, ma nessuno positivo. Luigi in questo caso, anche a causa della depressione,  decide di lasciare il lavoro e  vivere alla giornata, cessando del tutto di versare gli assegni e rimborsare le rate.

Ricorrendo alla legge 3/2012 Luigi, i cui debiti sono estranei all’attività imprenditoriale, avrebbe potuto  proporre un piano del consumatore, previsto dall’art. 12bis della legge 3/2012, offrendo ai creditori la parte del proprio stipendio che residua una volta accantonato quanto necessario per vivere dignitosamente. Questo per un periodo di tempo non prefissato dalla legge ma che potremmo indicare in 5-7 anni, al termine dei quali, se ancora ci fossero dei debiti residui, questi si estinguerebbero (ottenendo la cd “esdebitazione”). Nel piano del consumatore i creditori  possono presentare osservazioni, ma a differenza dell’accordo, non hanno alcun diritto di voto, in quanto la decisione è lasciata alla valutazione del giudice che deve tener presente alcuni requisiti. Fra questi il più importante è quello della “meritevolezza”. Il giudice deve cioè analizzare le cause dell’indebitamente, valorizzando tutte le circostanze negative, non ultimo anche il fatto che i creditori, in gran parte finanziarie, hanno concesso il prestiti senza tenere conto del cd “merito creditizio”, approfittandosi dello stato di bisogno e sottovalutando colpevolmente la possibilità di rimborsare quanto erogato.

Diamo uno sguardo adesso alla liquidazione del patrimonio

(continua…)