In questi giorni molti condomìni stanno procedendo alla sanificazione delle parti comuni per far fronte all’emergenza COVID-19. In molti casi su iniziativa degli stessi condòmini, in altri perché obbligati dalle Ordinanze comunali. La spesa spesso è rilevante e va oltre la normale pulizia. Si chiede spesso quindi a chi spetti il pagamento: al conduttore o al proprietario?

L’art. 9 della legge n. 392/78 prevede che: “Sono interamente a carico del conduttore, salvo patto contrario, le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all’ordinaria manutenzione dell’ascensore, alla fornitura dell’acqua, dell’energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell’aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni”. La norma quindi è chiara:  le spese di sanificazione vanno imputate al conduttore che usufruisce direttamente del servizio finalizzato ad una migliore vivibilità e fruibilità degli spazi comuni. Come per tutte le spese condominiali, salvo diverso accordo, l’amministratore deve chiedere il pagamento di tali spese direttamente al proprietario, che è l’unico soggetto che ricopre la qualifica di condomino,  che poi girerà la richiesta di pagamento, con tutta la necessaria documentazione giustificativa al conduttore.