La legge di conversione (L. n. 8 del 28/02/2020) ha apportato diverse modifiche al cd decreto “Milleproroghe” incidendo anche nell’ambito delle esecuzioni immobiliari, ed in particolare andando ad integrare il già martoriato art. 560 cpc che detta le modalità della custodia e della liberazione dell’immobile pignorato. In particolare la norma ha ribadito il diritto del debitore di abitare l’immobile fino al decreto di trasferimento purché custodisca l’immobile e non compia atti che ostacolino il corso dell’esecuzione; ha previsto una procedura più celere per la liberazione dell’immobile ed ha previsto termini e procedure per lo sgombero dei beni mobili. Inoltre, e questo è forse l’aspetto più rilevante, tali norme si applicheranno anche alle procedure in corso, in deroga a quanto previsto dalla precedente normativa, che aveva però creato due regimi di vigenza onestamente incomprensibili. Succedeva infatti, come a Perugia ad esempio, che alcuni giudici, nonostante la norma prevedesse il divieto di liberazione senza giusta causa, ordinassero per alcuni immobili la liberazione solo perché la procedura era precedente al 2018 mentre per altre situazioni eguali venisse invece riconosciuto il diritto di abitazione, con una evidente differenza di trattamento di dubbia costituzionalità.

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Questo il testo del nuovo art. 560 cpc

Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell’articolo 593.

Il custode nominato ha il dovere di vigilare affinché il debitore e il nucleo familiare conservino il bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia e ne mantengano e tutelino l’integrità.

Il debitore e i familiari che con lui convivono non perdono il possesso dell’immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento, salvo quanto previsto dal sesto comma.

Il debitore deve consentire, in accordo con il custode, che l’immobile sia visitato da potenziali acquirenti.

Le modalità del diritto di visita sono contemplate e stabilite nell’ordinanza di cui all’articolo 569.

Il giudice ordina, sentiti il custode e il debitore, la liberazione dell’immobile pignorato per lui ed il suo nucleo familiare, qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l’immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico, o quando l’immobile non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare. A richiesta dell’aggiudicatario, l’ordine di liberazione può essere attuato dal custode senza l’osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti; il giudice può autorizzarlo ad avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell’articolo 68. Quando nell’immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima alla parte tenuta al rilascio di asportarli, assegnando ad essa un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza da provarsi con giustificati motivi. Quando vi sono beni mobili di provata o evidente titolarità di terzi, l’intimazione e’ rivolta anche a questi ultimi con le stesse modalità di cui al periodo precedente. Dell’intimazione e’ dato atto nel verbale. Se uno dei soggetti intimati non e’ presente, l’intimazione gli e’ notificata dal custode. Se l’asporto non e’ eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del giudice dell’esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione. Dopo la notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento, il custode, su istanza dell’aggiudicatario o dell’assegnatario, provvede all’attuazione del provvedimento di cui all’articolo 586, secondo comma, decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla predetta istanza, con le modalità definite nei periodi dal secondo al settimo del presente comma.

Al debitore è fatto divieto di dare in locazione l’immobile pignorato se non è autorizzato dal giudice dell’esecuzione.

Fermo quanto previsto dal sesto comma, quando l’immobile pignorato è abitato dal debitore e dai suoi familiari il giudice non può mai disporre il rilascio dell’immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell’articolo 586.