Nei giudizi di separazione la regola generale, quasi sempre rispettata in maniera acritica dai Tribunali, è che i figli, soprattutto se piccoli, vadano affidati o almeno collocati sempre presso la madre. La regola è sensata, e le ragioni corrispondono ad un sentire comune che non va neanche spiegato. Non sempre però è così. Nel caso esaminato da Cass. 30191/2019 del 20/11/2019, i giudici hanno ritenuto di affidare la figlia al padre perché aveva dimostrato uno stile educativo più regolativo, mentre “la madre era più permissiva e distante emotivamente dalla minore”. Afferma la Supra Corte che: “l’individuazione del genitore collocatario deve aver luogo sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità dello stesso di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dal fallimento dell’unione, giudizio da formularsi con riferimento ad elementi concreti, emergenti non solo dalle modalità con cui ciascuno dei genitori ha svolto in passato i propri compiti, ma anche con riguardo alla rispettiva capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché alla personalità del genitore, alle sue consuetudini di vita ed all’ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore”.