Molte volte si chiede se la separazione, una volta che sia stata pronunciata dal tribunale, possa essere “annullata”.  La risposta è sì ed il procedimento  è anche molto semplice. Anzi, in pratica basta non fare nulla. Il solo fatto di essere tornati a convivere stabilmente comporta la cessazione della separazione. L’art. 157 cc è chiaro:
“I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l’intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.
La separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione”.

La cessazione della separazione comporta tutta una serie di conseguenze da un punto di vista legale, non ultima l’impossibilità di procedere con il divorzio. Lo ha ribadito anche recentemente Cass. 11636/2020 del 16 giugno 2020, che ha confermato la sentenze della Corte d’Appello di Milano che aveva dichiarato improcedibile la domanda di divorzio per avvenuta riconciliazione. Nel caso in esame i coniugi si erano separati nel 2003, ma qualche tempo dopo erano tornati a convivere con i figli nella stessa abitazione. A nulla è servito al marito affermare che la convivenza era continuata solo per agevolare il rapporto del padre con i figli, che i coniugi avevano convissuto in spazi autonomi e che la moglie nello stesso periodo aveva avanzato tramite legale la richiesta di divorzio. L’insieme delle prove presentate faceva ritenere che i coniugi si fossero riconciliati e pertanto la domanda di divorzio doveva essere respinta.

 

Cass. 11636/2020