Succeda a volte, magari per verificare i movimenti e le condizioni contrattuali applicate realmente, che il cliente debba chiedere alla banca gli estratti del proprio conto corrente anche molto datati. La richiesta in genere è accolta con un certo “mal di pancia” dalla banca, che per prevenire problemi, in genere solleva tutta una serie di eccezioni legate al passare del tempo ed alla difficoltà di reperire tali estratti. Tali eccezioni sono del tutto ingiustificate e illegittime. L’art. 119 del Testo Unico Bancario infatti prevede che il cliente ha il diritto di ottenere “copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”. Sul punto coerente è anche l’orientamento della Suprema Corte che in un caso specifico ha confermato la condanna dei giudici di merito che avevano imposto l’esibizione di tali documentivalla banca, che si era opposta lamentando la prescrizione del diritto ed il fatto che tali documenti non potrebbero essere richiesti giudizialmente ex art. 210 cpc (ordine di esibizione).

Per quanto riguarda la prescrizione, la Cassazione ha confermato il principio enunciato dai giudici d’appello secondo il quale va “ricordato che con il contratto di conto corrente viene istituita una regolamentazione unitaria dei rispettivi rapporti di dare e avere, sicché è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti” e quindi solo da questo momento decorre la prescrizione. Per quanto riguarda poi il problema specifico dell’obbligo di esibizione, la Corte ribadisce che “L’art. 119 comma 4 TUB riconosce ai clienti il diritto di ottenere “copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”. Questa norma riconosce al cliente della banca il diritto di ottenere la documentazione inerente a tutte le operazioni del periodo a cui il richiedente sia in concreto interessato, nel rispetto del limite di tempo decennale previsto, essendo sufficiente che l’interessato fornisca alla banca gli elementi minimi indispensabili per consentirle l’individuazione dei documenti richiesti. Ne consegue che il correntista ha il diritto di chiedere alla banca sia la documentazione sia il rendiconto relativo a un rapporto contrattuale la cui esistenza non sia controversa, atteso che il procedimento di rendiconto di cui agli artt. 263 e ss. c.p.c. è fondato sul presupposto dell’esistenza dell’obbligo legale o negoziale di una delle parti, di rendere il conto all’altra, facendo conoscere il risultato della propria attività.”

Cass. 27769/2019