Nel momento in cui si apre una successione testamentaria, non sempre è immediato comprendere, nell’interpretazione delle volontà del de cuius, quando questi abbia voluto beneficiare una persona assegnando un singolo bene o più beni individuati (in questo caso si parla di legato), oppure quando questi abbia invece voluto nominare un erede  Le differenze sono importanti e di notevole rilevanza pratica. Ade esempio, in quanto titolare di singoli beni e non di una quota ereditaria, il legatario non entra a far parte della comunione ereditaria, non prende parte alla divisione ereditaria, e non risponde dei debiti ereditari ex art. 756 c.c. Il legato poi si acquista automaticamente all’apertura della successione senza bisogno di accettazione, salvo il diritto di rinunciarvi, mentre l’eredità può essere accettata, rinunciata o accettata con riserva.

A volte però l’assegnazione di singoli beni in realtà sottintende la volontà di nominare il beneficiario erede e non legatari. Come regolarsi in questi casi? Una recente sentenza (Cass.  6125/2020) fissa ed elenca alcuni punti già individuati dalla giurisprudenza precedente. “In particolare, l’assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale, ove il testatore abbia inteso chiamare l’istituito nell’universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve  interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli ed individuati beni (Cass. n. 23393/2017)…. Inoltre (cfr. Cass. n. 24163/2013) in tema di distinzione tra erede e legatario, ai sensi dell’art. 588 cod. civ., l’assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale (“institutio ex re certa“) qualora il testatore abbia inteso chiamare l’istituito nell’universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli, individuati, beni“. Nel caso in esame poi i giudici di merito sono partiti” proprio dal tenore letterale delle espressioni usate nell’atto di ultima volontà evidenziando che solo al T. era stata attribuita, oltre ad una quota di un immobile, la generalità di tutti i beni mobili

Cass. 6125/2020