La tematica del riscaldamento centralizzato è una delle più sentite nelle controversie condominiali. In particolare molto spesso vengano addebitate spese per i consumi anche a chi si distacca dalla rete comune. Se poi tale distacco è effettuato senza chiedere l’autorizzazione agli altri condomini, la lite è pressoché sicura. Nel caso esaminato dalla Suprema Corte (Cass. 15932/2019) , un condomino si era visto addebitare, con una delibera assembleare, ingentissime spese di riscaldamento nonostante si fosse completamente distaccato.
Dopo le pronunce favorevoli per il condominio dei giudici di merito, la Suprema Corte ha ribaltato il verdetto affermando due principi: che la delibera assembleare che addebita le spese dei consumi di riscaldamento al condomino che si è distaccato è radicalmente nulla e quindi impugnabile in ogni momento; che inoltre “il condomino può legittimamente rinunziare all’uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione od approvazione degli altri condomini, fermo il suo obbligo di pagamento delle spese per la conservazione dell’impianto”. Questa seconda affermazione però merita una precisazione.
La causa riguarda fatti avvenuti nel 2008-2009 e non tiene conto della riforma del 2012 che ha mutato radicalmente l’art. 1118 cc. In particolare il quarto comma della norma attualmente recita: “Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma”. Quindi attualmente il distacco è ammesso soltanto se venga prodotta una perizia che attesti che il distacco non crei oneri per il condominio.

Cass. 15932/2019