La convivenza dei locali di pubblico ritrovo, come pub e bar, nei centri abitati è spesso problematica e quasi sempre conflittuale. E’ infatti difficile conciliare la libertà di iniziativa economica ed il legittimo diritto di “vivere” la città, con il diritto al riposto di chi abita gli stessi luoghi. Come stabilire quindi se un locale è troppo rumoroso? Nel caso affrontato dalla Cassazione (Cass. Penale 12519/2020) il proprietario di un Pub di Messina veniva condannato ex art, 650 cp (inosservanza dei provvedimenti dell’autorità) e 659 cp (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone), perché svolgendosi nel proprio locale spettacoli notturni che si protraevano fino alla mattina, anche a causa della mancata chiusura delle porte, disturbava il riposo dei vicini. La sentenza veniva confermata in appello e pertanto il proprietario presentava ricorso in Cassazione lamentando il primo luogo che non era stato accertato se le emissioni sonore avessero un’ampia idoneità diffusiva tale da disturbare la pubblica quiete, risultando le stesse percepite soltanto da un soggetto residente nell’appartamento allocato sopra al pubblico esercizio.

La Suprema Corte, nel respingere il ricorso, ribadisce l’estrema libertà del giudice di merito nell’accertamento della sussistenza degli elementi costitutivi del reato (si tratta di un reato di pericolo) , affermando che “per l’integrazione del reato previsto dall’art. 659 cod. pen. è sufficiente l’idoneità della condotta ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone … e l’affermazione di responsabilità non implica, attesa la natura di illecito di pericolo presunto, la prova dell’effettivo disturbo di più persone, essendo appunto sufficiente l’idoneità della condotta a disturbarne un numero indeterminato. Si tratta di un accertamento di fatto rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, il quale può basarsi sull’espletamento di specifiche indagini tecniche, come può fondare il proprio convincimento su altri elementi probatori in grado di dimostrare la sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete.

Il ricorrente inoltre lamenta che il comportamento al limite potrebbe avere rilevanza solo amministrativo secondo quanto previsto dall’art. 10, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (legge quadro sull’inquinamento acustico). Anche qui però la Cassazione rileva che l’illecito amministrativo sussiste nel momento in cui si superino i limiti stabiliti per legge. a prescindere dal reale disagio causato ai vicini, mentre quando invece c’è il disturbo anche potenziale del riposo e delle occupazioni, allora sussistono i reati di cui agli artt. 650 659 cp.

Cass. 12519/2020