Due importanti ordinanze della Cassazione in materia di circolazione stradale. Con la prima (Cass 11776/2020) la Suprema Corte ha stabilito che la dicitura “debitamente omologata e revisionata” presente normalmente nei verbali e riferita all’apparecchio di rilevazione della velocità non sia sufficiente soprattutto dopo la sentenza 113/205 della Corte Costituzionale che ha previsto che tali strumenti siano tarati e verificati periodicamente. E’ necessario quindi che vengano indicati gli estremi dei collaudi e delle verifiche.
Con altra ordinanza (Cass. 11896/2020) la Cassazione ha, a conferma e rafforzamento del principio sopra esposto, che l’amministrazione verbalizzante ha l’onere di produrre in giudizio non solo l’omologazione dell’apparecchiatura di rilevamento della velocità, ma deve provare l’attuale funzionamento, producendo la documentazione relativa alle verifiche periodiche.
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